Il decreto che, dopo il periodo di vacatio legis, entrerà pienamente in vigore il prossimo 5 luglio, porta con se misure immediatamente applicabili, quale sarà il nuovo limite all’uso del contante a 500,00 euro, e misure che avranno bisogno di tempi più o meno lunghi per la loro efficacia, quale ad esempio sarà l’iscrizione al Registro Compro Oro, per la cui gestione, l’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) dovrà attendere che il Ministro dell’economia e delle finanze emetta un proprio decreto, di cui all’articolo 3, comma 4, in cui stabilisca le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro.
Il decreto Compro Oro era atteso anche in virtù delle diverse e numerose Osservazioni e Condizioni poste nei Pareri parlamentari delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato. Una tra le più importanti Condizioni era quella emersa dalla XI Commissione della Camera in cui si chiedeva di distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio. Rispetto a tale criticità espressa dalla Commissione ci si attendeva una sorta di esclusione di quei commercianti che esercitano tale attività in modo secondario (per lo più gioiellerie), invece, come si evince dalla relazione al decreto, al fine di evitare possibili effetti elusivi della normativa, che si realizzerebbero qualora l’applicazione degli obblighi da essa previsti fosse subordinata al mero possesso di uno status, piuttosto che all’effettivo esercizio dell’attività di compravendita, si è intervenuti sul testo, modificando la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) e lettera o) ampliando l’ambito soggettivo del Decreto ed eliminando finanche la previsione di un Codice Atecofin specifico per evitare strumentalizzazioni e utilizzi distorti finalizzati all’elusione.
Nella modificata lettera n) del primo comma, dell’art. 1 del Decreto, si legge che il soggetto compro oro è il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro, pertanto, debbono ritenersi interessati dai provvedimenti, obblighi e misure del Decreto n. 92/2017 tutti i soggetti che, anche attraverso la permuta, esercitano l’attività di commercio degli oggetti preziosi usati (preziosi ai sensi del D.Lgs. 251 del 1999).
Con tali novità si è provveduto ad ampliare il significato di Operatore compro oro, difatti, in aggiunta al gioielliere e all’orafo, anche l’Operatore Professionale in oro che esercita l’attività di compro oro si ritiene incluso tra i destinatari del decreto (comma n. 6 e 7 aggiunti all’articolo 3). Da quanto avanti analizzato, pertanto, gli O.P.O. esercenti l’attività di commercio dei preziosi usati, oltre al decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007 e oltre alla Legge n. 7/2000, sono interessati dalla norma per i compro oro qualora esercitino anche tale attività.
Relativamente all’ulteriore riduzione del limite all’uso del contante a 500,00 euro, bisogna avere riguardo alla definizione di Operazione Frazionata (lettera p) comma 1, art. 1) e alla rateizzazione delle operazioni. Le altre variazioni intervenute in sede di emanazione, sostanzialmente, non hanno modificato molto gli obblighi di Identificazione del cliente, l’uso del conto corrente dedicato, la redazione della scheda di compravendita, nonché quelli di conservazione e di obbligo alla segnalazione delle operazioni sospette.
In vero, rispetto alla previsione del conto corrente dedicato alle sole operazioni di compravendita di preziosi usati, dovrà essere destinato uno specifico conto bancario o postale, già esistente o istituito appositamente, sul quale dovranno transitare esclusivamente le movimentazioni finanziarie relative all’attività di acquisto e vendita di preziosi usati, mentre per le altre spese di gestione e ricavi di altre attività c’è necessità di utilizzare un ulteriore conto corrente.
La scheda di compravendita, invece, è stata ritoccata attraverso l’integrazione alla lettera d) di due foto degli oggetti, scattate da due profili diversi e, altresì, nella previsione di ulteriori destinazioni dell’oggetto acquistato, che chiaramente, non potrà essere indicata al momento dell’acquisto.
Anche in riferimento agli obblighi di conservazione della documentazione ottenuta durante la fase di identificazione, non vi sono grossi sconvolgimenti, ma rispetto al quale vi sono, comunque, nuovi criteri da rispettare quali: l’accessibilità, l’integrità la completezza degli stessi e la durata di dieci anni di conservazione.
Infine, per le Segnalazioni delle Operazioni sospette – S.O.S, già vigenti ma poco osservate dagli operatori compro oro, il riferimento è al nuovo art. 35 del novellato D.Lgs. 231/2007 e al canale di trasmissione rappresentato dalla piattaforma INFOSTAT-UIF; rispetto a tale obbligo il decreto compro oro sancisce che gli operatori dovranno avere riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del decreto antiriciclaggio.
I commercianti compro oro, perciò, dovranno farsi trovare pronti perché il regime sanzionatorio alla violazioni delle prescrizioni risultano alquanto severe e gravose.
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