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Dal 2015 cancellazione ipoteche solo on-line

30 Luglio 2014silvanaNews

Da gennaio 2015 la comunicazione on-line sarà l’unica modalità utilizzabile, ma fino ad allora gli enti creditori tenuti all’adempimento potranno utilizzare le modalità già conosciute.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 29 luglio 2014, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione attestante l’avvenuta estinzione del mutuo che banche, intermediari finanziari, enti previdenziali concedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente dall’1 gennaio 2015, ai fini della cancellazione delle ipoteche.
Il procedimento di cancellazione d’ipoteca, coincidente con il riscatto del debito, prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, semplicemente con una comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.

La procedura – Tale procedura, disciplinata dagli articoli 40-bis e 161 del D.Lgs. 385/1993, prevede, in particolare, che la banca (l’intermediario finanziario, l’ente previdenziale), concedente il mutuo o il finanziamento:
– rilasci al debitore una quietanza certificante la data di estinzione dell’obbligazione;
– e trasmetta, entro 30 giorni dalla stessa data, la relativa comunicazione al conservatore secondo specifiche modalità.

Con provvedimento del 9 ottobre 2007, l’allora direttore dell’Agenzia del territorio aveva definito sia la procedura sia le specifiche tecniche per l’invio telematico delle suddette comunicazioni. Successivamente, il D.L. n. 16/2012, ha esteso il procedimento semplificato di cancellazione alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate (comma 7-quinquies, articolo 161, D.Lgs. 385/1993).

Le date rilevanti – Si è reso dunque necessario aggiornare le modalità telematiche di trasmissione: ora sono pronte. Le nuove specifiche tecniche, ora contenenti anche la descrizione dell’immobile, potranno essere utilizzate dal 1° settembre 2014 e sostituiranno quelle approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 9 ottobre 2007 esclusivamente dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare in via transitoria entrambe le modalità.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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