I modelli della Dichiarazione Iva annuale 2018 sono stati resi disponibili in bozza il 22 dicembre scorso.
Sono ancora diversi gli adempimenti da porre in essere con riferimento all’IVA dell’anno 2017, a cominciare dalla liquidazione IVA mensile di dicembre, e trimestrale del IV trimestre, per proseguire con la comunicazione periodica della liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2017 e alla comunicazione dati fatture emesse e ricevute del secondo semestre 2017, in scadenza il 28 febbraio 2018.
Entro il 28 febbraio, pertanto, sostanzialmente la “partita” dell’IVA 2017 potrà considerarsi conclusa, fatti salvi gli eventuali effetti derivanti da documenti la cui esigibilità si sia verificata nel 2017 ma certificati da documenti pervenuti e registrati nel 2018 (la cui corretta imputazione è sempre meno chiara, posto che le istruzioni in bozza del quadro F citano espressamente i documenti “annotati” nell’anno 2017).
Sta di fatto che c’è tempo fino a 30 aprile 2018 (ed a partire dal 1 febbraio 2018) per la presentazione telematica della dichiarazione IVA, e che la data di effettiva trasmissione andrà ad sortire i suoi effetti anche in merito al momento in cui sarà possibile utilizzare in compensazione orizzontale l’eventuale credito scaturente dalla Dichiarazione Iva annuale.
Ricordiamo innanzi tutto che con il D.L. 50 del 2017, convertito in legge 96/2017, sono state modificate le soglie che impongono l’apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo societario) affinché il credito IVA annuale sia utilizzabile in compensazione orizzontale, ovvero a copertura totale o parziale di debiti di diversa natura.
A partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, infatti, tutta una serie di crediti, ivi compreso quello derivante dal Modello Iva annuale, per poter essere compensati in orizzontale senza necessità di visto di conformità, devono essere di importo inferiore a 5.000 euro.
Attenzione, la soglia non è da intendersi con riferimento all’importo del credito in sé, bensì con riferimento a quella quota parte di credito che si intende utilizzare in compensazione in F24, e con tributi di diversa natura.
Se, per esempio, dalla dichiarazione IVA emerge un credito di 8 mila euro (e pertanto sopra la soglia dei 5.000), ma tale credito si intende mantenerlo “in verticale”, ovvero IVA su IVA, il visto di conformità non sarà necessario. Parimenti, se degli ipotetici 8 mila euro di credito, si intende utilizzare 4.000 euro in F24 e gli ulteriori 4.000 euro in verticale, anche in tale caso il visto non sarà necessario.
Posto, pertanto, che occorrerà verificare (laddove il credito complessivo superi i 5.000 euro), che destinazione si intende dare a tale credito, laddove si ravvisi la volontà di compensare per importi superiori a 5.000 euro la dichiarazione dovrà essere presentata provvista di visto.
Non solo. Quando il credito, per via della sua destinazione, richiede il visto, il suo utilizzo è subordinato all’effettiva trasmissione della dichiarazione da cui discende, dichiarazione (ovviamente) vistata. Da questo punto di vista è importante sottolineare, infatti, la differenza che esiste tra la gestione dei crediti IVA annuali piuttosto che, per esempio, dei crediti relativi a imposte dirette derivanti da Redditi (es. un credito IRPEF). Nel caso dei crediti derivanti da Redditi, infatti, il credito può essere utilizzato in compensazione già a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il dichiarativo. Pertanto, per esempio, se si presume che il modello Redditi 2018 (relativo all’anno 2017) chiuderà con un credito IRPEF di 7.000 euro, tale credito può essere utilizzato in compensazione già a partire dal gennaio 2018, senza necessità di attendere che il relativo modello Redditi sia trasmesso (la scadenza, lo ricordiamo, è il 31 ottobre 2018).
Successivamente, in sede di presentazione del modello Redditi, laddove gli utilizzi “anticipati” del credito IRPEF abbiano superato la soglia dei 5.000 euro, occorrerà presentare il dichiarativo provvisto di visto di conformità, diversamente gli utilizzi effettuati saranno considerati indebiti.
Viceversa, nel “mondo IVA”, prima di tutto occorre trasmettere effettivamente il dichiarativo provvisto di visto, e successivamente si potrà procedere alla compensazione orizzontale.
Quanto alle tempistiche precise, anche sotto questo punto di vista le normative sono cambiate, con le modifiche introdotte all’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997. Il credito che si intende utilizzare in compensazione, per importi superiori a 5 mila euro, e pertanto previo “visto”, sarà disponibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di avvenuta presentazione della Dichiarazione IVA Annuale.
Il momento dal quale è possibile esporre un codice 6099/2017 in compensazione dipende pertanto da una duplice valutazione:
A complicare ulteriormente il tutto entrano in gioco le nuove restrizioni introdotte dal comma 990 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (205/2017) che introduce, a partire dal 1 gennaio 2018, la nuova fattispecie del modello F24 “sospeso”. In sostanza, è stata concessa la facoltà all’Agenzia dell’Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, la validità dei modelli F24 che espongono crediti (di qualsiasi natura, ivi compresi quindi anche i crediti IVA), laddove tali modelli F24 presentino particolari “profili di rischio”. Nell’arco di tali trenta giorni l’Agenzia porrà in essere dei controlli, che potranno avere quale conseguenza l’accoglimento della delega (che in tal caso si considererà presentata dal giorno originario di trasmissione), oppure al diniego, nel qual caso la delega si considererà respinta. Vi è da sottolineare che le modalità attuative di questo provvedimento, ovvero la puntuale definizione dei profili di rischio che potrebbero dar luogo al “congelamento” del modello F24 compensativo, sono demandati ad un successivo provvedimento che ancora non è stato pubblicato.
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