Niente credito d’imposta per redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta – Nel documento di prassi in esame, come peraltro già evidenziato nelle istruzioni di UNICO 2015, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce innanzitutto che per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.
L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR, come ad esempio i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate in società white list
Definitività imposta – Per quanto riguarda la definitività dell’imposta, presupposto fondamentale per l’ottenimento del credito, viene ribadito che la stessa coincide con la sua “irripetibilità”, ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente. Al contrario, rimane irrilevante il fatto che l’imposta possa essere modificata in peius a sfavore del contribuente, come nel caso in cui la stessa si riferisca a redditi ancora assoggettabili ad accertamento da parte delle Amministrazioni fiscali degli Stati esteri.
Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempreché si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
Parziale concorso al reddito complessivo del reddito estero – Il parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile si verifica, ad esempio, nel caso di dividendi di fonte estera. Gli articoli 89 e 47 del TUIR prevedono una parziale esclusione dei dividendi percepiti da residenti, che sono assoggettati a imposta nei limiti del 5 per cento e del 49,72 per cento, a seconda che il percettore sia rispettivamente un soggetto IRES o una persona fisica titolare di partecipazioni qualificate. Le imposte pagate all’estero in via definitiva su tali redditi devono essere assunte, ai fini del calcolo del credito spettante, in misura pari al 5 o al 49,72 per cento del loro ammontare, ossia nella stessa percentuale nella quale i dividendi concorrono – avuto riguardo alla natura del socio – alla formazione del reddito.
Per le retribuzioni convenzionali credito d’imposta ridotto – Di particolare rilevanza la conferma di quanto espresso con la R.M. 48/E/2013, laddove era stato chiarito che per il lavoratore estero che viene tassato in base alla retribuzione Convenzionale fruisce, per le imposte ivi pagate, di un credito d’imposta non pieno, ma proporzionale al reddito convenzionale.
In tal caso, l’imposta estera deve essere rimodulata sulla base del rapporto tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria – e non in misura convenzionale – in Italia.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/credito-imposte-estere-vademecum-del-fisco,3,26703
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