• risultano irrilevanti possibili interventi dell’Amministrazione Finanziaria che modifichino i redditi del contribuente ancora assoggettabili ad accertamento;
• le imposte pagate a titolo di acconto o in via provvisoria o quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso parziale o totale non devono considerarsi dotate del requisito della «definitività».
La certificazione – L’ottenimento del credito d’imposta è condizionato dalle modalità di certificazione da fornire all’autorità fiscale italiana per dimostrare la definitività del prelievo.
Sul tema, l’Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 104/E/2001, ha chiarito che, ai fini del recupero delle imposte pagate all’estero in via definitiva, può essere validamente utilizzata la certificazione rilasciata dall’intermediario ovvero altra documentazione rilasciata dall’autorità fiscale estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva.
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 18, ha chiarito che devono essere conservati:
• la copia della dichiarazione dei redditi prodotta all’estero;
• l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non sia stata inserita in dichiarazione;
• la distinta di versamento delle imposte pagate all’estero;
• la certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
La C.M. 9/E/2015 – Nella recente C.M. 9/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
• un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR;
• la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
• la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
• l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
• l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
Considerazioni – Rispetto alle richieste effettuate in sede di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli stessi documenti di prassi chiariscono che non è necessario presentare documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e le imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero.
Infatti, i requisiti della definitività dell’imposta sarebbero ravvisabili non soltanto in presenza di una specifica attestazione della competente autorità fiscale estera, ma anche ogniqualvolta il contribuente sia in grado di reperire altri documenti (come contratti firmati, fatture emesse, contabili di accreditamenti bancari e simili) che consentano di risalire all’ammontare lordo del reddito prodotto all’estero e alle imposte pagate all’estero.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/credito-imposte-estere-documentazione-probatoria,3,27021
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