Nuovi incentivi per gli investimenti produttivi. Questa volta la disposizione è contenuta nell’art. 18, del D.L. 91/2014, pubblicato sulla G.U. del 24.06.2014.
I destinatari dell’agevolazione questa volta sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, anche neocostituiti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007.
Il credito d’imposta per gli investimenti nei suddetti beni è concesso se i beni sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, e per gli investimenti effettuati dal 25.06.2014 fino al 30 giugno 2015. A tal fine, si considerano i criteri d’imputazione temporale previsti dall’articolo 109 del Testo unico, dunque la data di consegna o spedizione dei beni, ovvero la data di ultimazione delle prestazioni per i macchinari realizzati in appalto.
Deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti, che vengono destinati a strutture produttive situate in Italia.
La misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Questo vuol dire che per gli investimenti effettuati nella seconda parte del 2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013. Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati.
Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (data di entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
L’utilizzo del credito d’imposta – Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. Il credito d’imposta va ripartito, nonché’ utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato.
In termini pratici, ipotizzando un’impresa che effettua investimenti agevolabili per euro 100.000,00 e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari a euro 60.000.
Il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro= 6.000 (100.000,00 – 60.000,00)*15%.
Il credito d’imposta pari a euro 6.000,00 potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016 con le seguenti modalità:
• 2.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016;
• 2.000,00 a partire dal 1° gennaio 2017;
• 2.000,00 a partire dal 1° gennaio 2018.
Il credito di imposta che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra nell’imponibile Irap.
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