Il credito d’imposta – L’articolo 24 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un contributo sotto forma di credito d’imposta a vantaggio delle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:
• un dottorato di ricerca universitario,
• ovvero di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.
Con DM con il MEF 23 ottobre 2013, sono state adottate le necessarie disposizioni di attuazione del contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta, ai sensi dell’art. 24, comma 11, del DL n. 83 del 2012.
In particolare, l’art. 4 del citato Decreto 23 ottobre 2013 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, al comma 1, l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
Il successivo co. 2 prevede che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
Pertanto, con il provvedimento di ieri vengono definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta – Il credito d’imposta di cui all’art. 24 del DL n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti di cui alla lettere a) e b) del co. 1 del citato articolo 24, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, ai sensi del DM 23 ottobre 2013. Con separata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Con risoluzione n.18/E del 16.02.2015 è stato, infatti, istituito il codice tributo: “6847” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del dl n. 83/2012.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di assunzione del personale altamente qualificato, nel formato “AAAA”.
Controllo automatizzato degli F24 – Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati.
Nel caso in cui:
• l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo,
• o nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio,
il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/credito-d-imposta-assunzioni-personale-qualificato,3,26327
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