In rifermento al modello UNICO 2015, redditi 2014, le società di capitali devono compilare:
• il rigo RF29: in tale rigo devono essere indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi black list. Questo rigo rappresenta una variazione in aumento da apportare al reddito d’impresa;
• il rigo RF52: in tale rigo devono essere indicate le spese e gli altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali, deducibili.
Da tener bene presente che per l’identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato in relazione alla disciplina oggetto di analisi, si deve far riferimento al D.M. 23 gennaio 2002, senza tener conto delle modifiche apportate dal D.M. 27.04.2015, che diventeranno efficaci, salvo diverse interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, dal 2015 (UNICO 2016).
La suddetta normativa sarà presto modificata dal Decreto crescita e internalizzazione, attuativo della Delega fiscale (L. 23/2014), attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari competenti.
La proposta fatta ora dal Legislatore cambia l’impostazione dell’istituto. L’articolo 5 dello schema di decreto, modificando l’art. 110, comma 10, TUIR, riconosce sempre la deducibilità dei costi black-list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, salva la possibilità dimostrare l’effettivo interesse economico in caso di pagamento di un prezzo superiore.
Inoltre si prevede la possibilità di dedurre i suddetti costi a prescindere dalla circostanza che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
Viene mantenuta dunque solo la seconda esimente, relativa alla dimostrazione che le operazioni intercorse rispondano comunque a un effettivo interesse economico (abbiano ovviamente avuto concreta esecuzione). La dimostrazione di tale esimente servirà al contribuente per consentire la deduzione della parte di costo black list eccedente il valore normale.
Riguardo a siffatto esimente, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 51/E/2010 ha chiarito che la valutazione della sussistenza o meno di tale condizione va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione, quali ad esempio:
• il prezzo della transazione;
• la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino;
• le modalità di attuazione dell’operazione (ad esempio, i tempi di consegna);
• la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
• l’esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore Black list o comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore.
Va innanzitutto chiarito il concetto di valore normale a cui far riferimento. In particolare, resta da chiarire dunque se il richiamo al concetto di valore normale debba intendersi riferito all’articolo 9 del Tuir e possano, quindi, ritenersi applicabili, per analogia, le regole in materia di prezzi di trasferimento, sebbene la normativa sui costi black list trovi applicazione anche per operazioni intercorse con parti non appartenenti al medesimo gruppo.
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