La deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare alternativamente che:
1. le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
2. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico.
In entrambi i casi si dovrà fornire prova che l’operazione ha avuto concreta esecuzione.
Sussistendo le suddette condizioni, da dimostrare preventivamente tramite interpello all’Agenzia delle Entrate o in sede di controllo (entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai sensi dell’articolo 110, comma 11 del D.P.R. 917/1986), si potrà operare in UNICO 2014 la variazione in diminuzione relativa alle spese e gli altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali, deducibili. In sostanza, con la suddetta variazione si indicano i costi che il contribuente può dedursi, poiché sussistono le esimenti richieste dal legislatore.
La compilazione – In rifermento al modello UNICO 2014, redditi 2013, le società di capitali devono compilare:
Stesse modalità compilative per le società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria.
Per le imprese in contabilità semplificata che compilano il quadro RG, ci si dovrà limitare a segnalare i costi che il contribuente può dedursi, poiché sussistono le esimenti richieste dal legislatore. Tali soggetti dovranno indicare tali costi nel rigo RG21.
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