Passo indietro da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sebbene con il Comunicato Stampa n° 77 del 01/04/2015, si comunicava l’apposizione della firma, da parte del Ministro Padoan, sul decreto (mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con cui si modificava la black list sulla “indeducibilità dei costi”, sembrerebbe che tale provvedimento sia destinato ad una morte precoce e sarà sostituito da nuovo Decreto da parte del MEF.
Legge di Stabilità 2015 – Con il co. 678 della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
L’esigenza di emanare tale black list era collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc…), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.
Comunicato stampa del MEF – Con il Comunicato Stampa del MEF n° 77 del 01/04/2015, era stato reso noto che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, aveva firmato un Decreto che modificava, tra l’altro, la black list sulla “indeducibilità dei costi”.
Con tale Decreto erano stati mantenuti nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
Si tratta degli Stati riportati nella seguente tabella.
TABELLA STATI ESPUNTI DAL D.M. 23.01.2002 |
Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. |
In arrivo un nuovo decreto – Sembrerebbe ora in arrivo un nuovo Decreto che diversamente dal primo, (che prevedeva una lista unica di Stati o territori privi di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia), si conforma alla suddivisione dei Paesi black list già contenuta nei precedente Decreti.
A tal proposito si ricorda che per l’indeducibilità dei costi black list il Decreto di riferimento è il D.M. 23.1.2002.
Il D.M. 23.1.2002 è stato emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi e individua i Paesi esteri in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:
– nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto vengono esclusi da tale articolo la Malaysia e le Filippine, Bermuda, Gibilterra, le isole del Canale, leIsole Cayman; permane nella black list Hong Kong;
– nell’articolo 2 si fornisce un elenco di Stati per i quali la disciplina si applica in ogni caso, con l’esclusione di alcune tipologie societarie; da tale articolo vengono espunti gli Emirati Arabi e Singapore
– nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Vengono eliminati la Costarica e le isole Mauritius.
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