Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. White List, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento (art. 27, co. 3 – ter, D.P.R. 600/1973).
Al verificarsi di determinati requisiti, è anche possibile che il socio estero chieda la non applicazione della ritenuta in virtù della Direttiva Madre – Figlia, concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, recepita nel nostro ordinamento nell’art. 27 –bis del D.P.R. 600/1973.
La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società italiana che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se:
a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
Per ottenere l’esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà presentare alla società italiana il Modello E approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013.
La stessa esenzione può applicarsi che nel caso in cui il socio controllante sia residente in Svizzera.
L’UE ha stipulato con la Svizzera un accordo che riflette la Direttiva madre – figlia, entrato in vigore il 1° luglio 2005.
In merito alla tassazione dei dividendi, l’articolo 15, paragrafo 1, del citato Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d’origine (Italia), allorché:
• “la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e
• una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e
• nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e
• entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali”.
Per quanto riguarda l’ultimo requisito citato, ovvero l’assenza di esenzioni sulle imposte, l’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 93/E/2007 ha chiarito che le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale) e ciò deve risultare da idonea documentazione.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/controllante-svizzera-nessuna-ritenuta-per-i-dividendi-corrisposti,3,24020
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