Precisamente i Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto:
Alla luce di questo principio di diritto la Suprema Corte ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un imprenditore bresciano che ha omesso di versare alla fondazione ENARSARCO le ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisionali emesse dagli Agenti di commercio e dai medesimi liquidati, per un importo complessivo di poco superiore a 6.000,00 euro.
Il Tribunale, essendo il suddetto importo ben al di sotto della soglia di rilevanza penale (euro 10.000,00) prevista dall’articolo 2 della L. n. 638/83, come riformato dal D.L. n. 8 del 2016, ha emesso sentenza di non luogo a procedere, con trasmissione degli atti all’INPS; ma l’imprenditore ha sottoposto il caso alla Suprema Corte, censurando la decisione del Giudice di merito sotto due profili:
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali si riferisce solo ed esclusivamente alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e non anche ad altre forme di ritenute previdenziali e – scrivono gli Ermellini – “l’Agente di commercio non può considerarsi lavoratore dipendente, ma autonomo, o a seconda dei casi parasubordinato […] tanto che la sua attività può essere assoggettata ad IRAP.”
Si aggiunga che l’articolo 33, comma 1, della Legge n. 12 del 1973 prevedeva in via autonoma il reato di omesso versamento dei contributi per gli Agenti o rappresentanti di commercio, poi depenalizzato, e ora ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento ENASARCO l’omissione dei pagamenti è sanzionata in via amministrativa (“I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista”).
Pertanto i Giudici di legittimità, mancando l’elemento oggettivo del reato contestato, hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
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