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Consolidato nazionale: cambia il modello per le rettifiche

21 Ottobre 2014silvanaNews

Provvedimento del 20 ottobre 2014, Prot. 2014/133104

Con Provvedimento del 20 ottobre 2014, Prot. 2014/133104, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, dispone l’ “Approvazione del modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative istruzioni”.

Il comma 2 del citato art. 40-bis prevede che le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato nazionale sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le relative sanzioni.
Il successivo comma 3 poi, ha introdotto la facoltà per la consolidante di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2, comprese le rettifiche attinenti le variazioni previste dall’art. 122 del TUIR nel testo che era in vigore fino al 31 dicembre 2007, le perdite del consolidato, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
In questo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per 60 giorni, sia per la consolidata che per la consolidante.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Amministrazione procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione della Istanza stessa.

Il modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:
• notifica di atto unico avente ad oggetto le rettifiche del reddito complessivo proprio del soggetto partecipante al consolidato (art. 40-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973);
• istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2, dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, a seguito di notifica di atto unico;
• procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’Ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’atto unico (artt. 6, comma 1, e 5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997);
• adesione ai contenuti dell’invito a comparire (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218 del 1997);
• adesione al verbale di constatazione (art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997).

Il modello e le relative istruzioni approvati con il provvedimento in oggetto, sostituiscono quelli approvati con provvedimento del 29 ottobre 2010. Possono essere scaricati dal sito www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, il modello può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato. Si tiene presente inoltre che eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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