L’INPS, con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha fornito utili istruzioni operative in merito allafruizione del congedo parentale in modalità oraria, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 80/2015.
Quest’ultima modalità di congedo parentale, che si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile, non modifica la durata del congedo parentale; pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Inoltre, per accedere al congedo parentale in modalità oraria, il genitore interessato deve presentare all’INPS apposita domanda online, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.
Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intendesse fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare due diverse procedure di invio online.
Attenzione. La domanda è presentata in relazione a singolo mese solare e può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda
stessa.
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