Qualora sia impossibile quantificare il profitto esattamente riferibile al singolo concorrente, si deve procedere in base al criterio dell’uguaglianza, per cui la quota di ciascun concorrente si deve presumere uguale a quella degli altri.
È quanto emerge dalla sentenza 14 maggio 2015 n. 20101 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale.
Dovrà rivedere il proprio verdetto, con riguardo alla misura ablativa, il giudice di merito che, con la sentenza di patteggiamento, ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro anziché determinare la quota di profitto attribuibile all’imputato, quale concorrente nel reato di corruzione in atti giudiziari.
Nell’annullare il verdetto impugnato, con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame, i giudici con l’ermellino hanno affermato che, mentre il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o, comunque, eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto.
Al momento della confisca, aggiungono gli ermellini, il criterio della solidarietà interna di cui all’articolo 1298 c.c., che assume, in mancanza di norme specifiche, un indubbio parametro di riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumersi, ai sensi del secondo comma, uguali, riveste anche valenza nei confronti dello Stato, dovendo il giudice modulare la sanzione per il singolo concorrente.
E allora, nel caso di specie, la confisca doveva riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al ricorrente – quale singolo concorrente nel reato – o, nell’impossibilità di un’esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti), sicché in tale ottica occorreva considerare che, in base agli artt. 1258 e 2055 del codice civile, nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali.
Il giudice di merito ha invece ritenuto di confermare la confisca in danno al singolo concorrente – che ha poi proposto ricorso per cassazione – per l’intero prezzo, atteso che contro gli altri due concorrenti non si poteva procedere (perché uno era deceduto, mentre per l’altro il reato era andato prescritto); ma così facendo il detto giudice non ha rispettato la regola della determinazione della quota riferibile al concorrente, da determinarsi con il criterio dell’uguaglianza.
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