È quanto afferma la sentenza n. 9477/17 della Corte di Cassazione, relativa al caso di un ingegnere che ha ricevuto una cartella di pagamento per IRAP, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La Sezione Tributaria della Corte ha annullato, con rinvio, la decisione del giudice di secondo grado (nella specie la CTR della Toscana), che aveva accolto l’impugnazione del contribuente ritenendo rilevante la mancanza dell’impiego di lavoro dipendente.
Secondo la CTR, infatti, ai fini impositivi rileva solo l’impiego di lavoro dipendente.
Ebbene, i giudici di legittimità hanno smentito quest’affermazione della Commissione d’appello.
Nel rinviare la causa per nuovo esame, la Suprema Corte ricorda alcuni principi:
Gli Ermellini, quindi, concludono affermando che l'”auto-organizzazione” del professionista è un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. Di conseguenza, “la circostanza che il contribuente non si sia avvalso di lavoratori dipendenti, ma di collaborazioni autonome esterne di per sé non esclude la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.”
Il giudice del merito non si è attenuto a questi principi e perciò dovrà pronunciarsi nuovamente sul caso.
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