È quanto emerge dall’Ordinanza n. 26509/17 della Corte di cassazione (Sez. VI-5).
La Commissione Regionale della Sicilia (Sez. di Catania) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un giudizio concernente i ruoli e le cartelle di pagamento sottesi a un’iscrizione ipotecaria.
Il ricorso conseguentemente proposto dall’Agenzia fiscale è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha disposto il rinvio della causa ai giudici di secondo grado. Infatti, la C.T.R. siciliana ha assunto una decisione che contrasta con il seguente principio di diritto:
In applicazione di questo principio gli Ermellini hanno ritenuto tempestiva sia la costituzione in appello dell’ente impositore, che l’impugnazione della sentenza di primo grado, sicché la C.T.R. di Catania, in diversa composizione, dovrà procedere con l’esame del complessivo merito della controversia.
Nell’Ordinanza in esame la Suprema Corte ha ricordato che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, i giudici di legittimità possono accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio, o no, in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis.
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