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Con l’avviso di ricevimento l’appello è salvo

9 Novembre 2017silvanaNews

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata l’8 novembre 2017

SENTENZA
L’appello spedito a mezzo posta non può essere dichiarato inammissibile quando la parte, in occasione della costituzione in giudizio, deposita l’avviso di ricevimento in cui la data di spedizione dell’atto sia asseverata dall’Ufficio postale mediante timbro datario o stampigliatura meccanografica.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 26509/17 della Corte di cassazione (Sez. VI-5).

La Commissione Regionale della Sicilia (Sez. di Catania) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un giudizio concernente i ruoli e le cartelle di pagamento sottesi a un’iscrizione ipotecaria.

Il ricorso conseguentemente proposto dall’Agenzia fiscale è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha disposto il rinvio della causa ai giudici di secondo grado. Infatti, la C.T.R. siciliana ha assunto una decisione che contrasta con il seguente principio di diritto:

  • nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (Cass. Sez. Un. n. 13452/17; n. 22246/17).

In applicazione di questo principio gli Ermellini hanno ritenuto tempestiva sia la costituzione in appello dell’ente impositore, che l’impugnazione della sentenza di primo grado, sicché la C.T.R. di Catania, in diversa composizione, dovrà procedere con l’esame del complessivo merito della controversia.

Nell’Ordinanza in esame la Suprema Corte ha ricordato che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, i giudici di legittimità possono accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio, o no, in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis.

Autore: PAOLA MAURO. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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