Per meglio chiarire, a partire da qualche anno, l’amministrazione finanziaria, al fine di contrastare l’evasione fiscale attraverso una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente, inoltra delle lettere di Invito alla Compliance a quei soggetti per i quali risulti una discrepanza tra quanto da loro dichiarato e quanto risultante nelle banche dati in possesso dell’Agenzia. L’obiettivo è quello di promuovere l’adempimento spontaneo del contribuente ai propri obblighi tributari. In questo senso, la lettera inviata dall’Agenzia non è un atto di accertamento, bensì, come detto, un mero invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento delle imposte.
Sebbene tale lettera sia stata solitamente inviata a seguito delle incongruenze riscontrate nei dati riportati dai dichiarativi trasmessi da parte dei contribuenti, da quest’anno, a seguito del nuovo adempimento, disciplinato dall’art. 21-bis del D. L. n. 78/2010, introdotto a partire dall’anno di imposta 2017, ossia la Comunicazione delle liquidazioni IVA, l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a trasmettere gli inviti alla Compliance anche con riferimento a tale adempimento. Disponendo, infatti, dei dati relativi alle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale e non più solo dopo la dichiarazione annuale, l’amministrazione finanziaria ha modo di appurare, in tempi celeri, se quanto risultante dalla liquidazione sia coerente con quanto effettivamente versato dal contribuente nei termini imposti dalla legge.
Il contribuente che si vede comunicare a mezzo PEC una prima segnalazione di anomalia può liberamente consultare, previa autenticazione, le informazioni circa le risultanze dei controlli operati dall’Agenzia, a seguito delle Comunicazioni delle liquidazioni IVA, attraverso l’area “Consultazioni” dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale delle Entrate. Dopo aver verificato i dati e analizzato i rilievi mossi dall’Agenzia, il contribuente può regolarizzare la propria posizione fornendo chiarimenti per spiegare l’anomalia emersa dai controlli del Fisco, nel caso in cui ritenga non corretto l’esito di tali controlli, o, in caso contrario, versare l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.
Tuttavia, qualora il contribuente non aderisca alla Compliance, ossia non provveda a fornire elementi utili a sterilizzare le anomalie riscontrate dall’amministrazione finanziaria a seguito dei controlli, o non effettui i versamenti irregolari od omessi, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso bonario a suo carico ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 inibendo, così il ravvedimento operoso.
Infatti, in base alle disposizioni del citato art. 54-bis, co. 2-bis, D.P.R. n. 633/72, “se vi è pericolo per la riscossione, l’Ufficio può provvedere anche prima della presentazione della Dichiarazione annuale IVA, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta”. Sul punto si precisa che il comma 5 dell’art. 21-bis del D. L. n. 78/2010 dispone l’applicazione del citato art. 54-bis, co. 2-bis, indipendentemente dalle condizioni ivi previste e, dunque, non solo nel caso in cui si riscontri un pericolo per la riscossione. Da quanto detto emerge che la norma sulle liquidazioni periodiche rappresenta un’eccezione alla regola generale secondo cui, come visto, gli avvisi bonari ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/72 possono essere emessi prima della dichiarazione annuale solo se “vi è pericolo per la riscossione”.
Si vuole evidenziare che, con riferimento alla trasmissione, entro il 12 giugno 2017, della Comunicazione delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha recapitato le lettere di Invito alla Compliance già nel mese di luglio e solo dopo due mesi, ha notificato, ai contribuenti rimasti inerti e silenti, un avviso bonario ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72. Per quel che attiene, invece, alla seconda trasmissione delle liquidazioni trimestrali, effettuata entro il 18 settembre, già ad ottobre sono state inviate le lettere di Compliance e, in questi giorni, si assiste, come detto, alla notifica degli avvisi bonari in capo ai contribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione.
Con la notifica dell’avviso bonario che interrompe i termini per avvalersi dell’istituto del ravvedimento, viene richiesto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il pagamento dell’imposta dovuta, nonché la sanzione del 30% ridotta ad un 1/3 e gli interessi per il ritardato versamento. Il contribuente può decidere di onorare il debito in un’unica soluzione o in forma rateale. In quest’ultimo caso, se l’importo da versare è inferiore o pari a 5.000 euro è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali, di cui la prima con scadenza al trentesimo giorno dal ricevimento dell’avviso, mentre se il debito è maggiore di tale importo, il pagamento può essere effettuato in massimo 20 rate trimestrali. Si rammenta, inoltre, che ci si può avvalere del servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle rate, previa indicazione dei dati richiesti per la procedura automatica di calcolo.
In ultimo, è di ieri il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dei commi da 634 a 636 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, dispone che quanto sin qui detto circa le modalità e i termini per poter regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, è estendibile anche nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate. Viene fatta un’ulteriore precisazione per quel che attiene il ravvedimento operoso. Il contribuente può ricorrere all’istituto anzidetto a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Come detto in precedenza, l’unica fattispecie che inibisce di fatto il ravvedimento operoso è la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 o 54-bis, D.P.R. n. 633/72 o, ancora, degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73.
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