C’è chi ancora è lì dinanzi al computer a contabilizzare fatture ed altri a sollecitare i clienti ritardatari per farsi consegnare le documentazione contabile per tempo, ma tutti a rincorrere affannosamente le scadenze Iva a calendario, prima il 16 maggio con il versamento dell’imposta e subito dopo il 31 maggio con la trasmissione della Comunicazione.
Tra una pratica e l’altra ogni consulente ritaglia un po’ di tempo, per aggiornarsi sul nuovo adempimento trimestrale al fine di risolvere qualche situazione particolare di compilazione e comunque sempre in attesa di avere maggiori chiarimenti per il nuovo invio telematico.
Solo di recente, con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni utilizzabili per l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, con il quale tutti contribuenti che esercitano un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’imposta, ad eccezione di quelli che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, contribuenti forfettari, minimi, ecc…) devono indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni mensili e trimestrali.
Quindi Provvedimento alla mano si scorge dapprima che, il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, composto essenzialmente di due parti FRONTESPIZIO e QUADRO VP, dovrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, per il primo trimestre 2017 entro il 31 maggio prossimo.
Per la prima volta, il file contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente sarà in formato XML, che dovrà essere firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, non sarà possibile trasmettere i file tramite piattaforma “Desktop telematico”, ma tra le varie modalità proposte, sarà possibile l’utilizzo dell’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi” accessibile dal sito Internet dell’Agenzia mediante le credenziali Entrate/Fisconline, Spid, o CNS registrata ai servizi telematici.
Ma proprio l’introduzione di questo nuovo sistema di trasmissione dei dati, a causa di problemi tecnici per l’utilizzo dei software gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, si pavoneggia dal Governo un probabile rinvio dell’adempimento di 10-15 giorni. Questa notizia, a primo acchito, SEMBRA aver dato un sospiro di sollievo ai fiscalisti, ma in realtà numerose sono le lamentele che si ascoltano da ogni parte d’Italia: il tempo di proroga concesso risulta essere insufficiente per testare il nuovo software, formare i collaboratori di studio e per di più si va ad accavallare alle altre scadenze di giugno (IMU, 730, Redditi, bilanci, ecc).
Dopo questa ampia premessa, addentrandoci nella lettura del Provvedimento, cominciamo ad analizzare il contenuto del modello al fine di predisporre le comunicazioni periodiche. Partiamo, ovviamente dal frontespizio, nel quale sarà necessario indicare l’anno cui la comunicazione si riferisce, la partita Iva del contribuente, il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica. Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’Iva di gruppo.
Il quadro VP contiene invece i dati relativi alla liquidazione; ammontare operazioni attive e passive, Iva esigibile, Iva detratta, Iva dovuta o a credito, debiti o crediti del periodo precedente, versamenti auto Ue, crediti di imposta, interessi trimestrali, acconti e Iva da versare, e deve essere compilato per ogni liquidazione periodica.
Ad esempio per i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre, invece per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del I trimestre (un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo).
Non di poco conto sono le ammende previste, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa minimo 500 euro a massimo 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
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