Qualora entro il termine fissato per la scadenza del primo trimestre vi fossero dichiarazioni non inviate oppure contenenti dati errati o inesatti sarà possibile procedere con la rettifica della comunicazione inviandone una sostitutiva delle precedenti, come precisato dalle “FAQ” pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazione dell’obbligo, in quanto l’adempimento è stato omesso oppure la comunicazione è stata presentata in maniera incompleta o infedele, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2-ter del D.lgs. 471/1997, che variano da Euro 500 ad Euro 2.000, ridotte alla metà, ovvero da Euro 250 ad Euro 1.000, se la comunicazione, omessa alla scadenza, è inviata entro i 15 giorni successivi al termine. Pertanto fino al 25 giugno 2017 sarà possibile sanare le omissioni o inesattezze con uno sconto sulla sanzione del 50%. In ogni caso, la sanzione per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è unica, a prescindere dal numero delle irregolarità commesse, a differenza di quanto avviene per la comunicazione dei dati delle fatture, in cui la sanzione si applica per singola fattura.
Essendo un istituto di valenza generale, sia in caso di omessa presentazione che di reinvio del modello è possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/97 operando le riduzioni sull’importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che ci si ravveda oltre i 15 giorni successivi alla scadenza o entro tale termine. Nello specifico, dovrebbe essere possibile sanare l’errore entro 90 giorni dalla violazione (lettera a-bis), con la sanzione ridotta a 1/9, oppure entro un anno dalla stessa (lettera b), con riduzione a 1/8 (trattandosi di violazioni relative a una comunicazione e non a tributi, potrebbero non applicarsi le altre riduzioni previste dalla norma). Per ravvedersi occorre anche regolarizzare l’adempimento omesso o malamente eseguito.
L’invio della comunicazione non presentata alla scadenza o la trasmissione della comunicazione corretta dovrebbero essere possibili senza limiti di tempo, come lascia intuire un’altra risposta delle Entrate pubblicata il 26 maggio 2017, secondo cui il sistema telematico accoglie le comunicazioni inviate dopo la prima per correggere errori od omissioni.
Pertanto si riepilogano, in calce, le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.
Ai fini di esemplificare quanto riportato in tabella si ipotizzano alcune situazioni tipiche che potrebbero accadere.
– Uno studio dentistico ritiene di essere esonerato dalla presentazione della comunicazione in quanto ritiene di aver effettuato solo operazioni esenti, dimenticando di aver registrato una fattura in reverse charge relativa alla pulizia dello studio. Se lo studio si accorge della dimenticanza entro il 27 giugno 2017 può inviare la comunicazione tardivamente usufruendo del ravvedimento operoso e versando 1/9 del minimo, ovvero Euro 27,78.
– Allo stesso modo, una società, si accorge di non aver indicato nella comunicazione, già presentata nei termini, alcuni documenti registrati nel mese di marzo. In questo caso la società può presentare la comunicazione corretta, che sostituirà la precedente. Fruendo del ravvedimento operoso con riduzione a 1/8 del minimo. Il versamento ammonta in questo caso a 62,50 euro.
Queste possono essere alcune casistiche tipiche di cui le aziende ed i consulenti potrebbero accorgersi in questi giorni ma che, applicando l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/97 possono essere sanate senza gravi esborsi finanziari.
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