Sanzioni da 206,58 a 5.164,57 per omessa o infedele comunicazione – Il chiarimento certamente più rilevante, attiene i profili sanzionatori in caso di mancata o infedele comunicazione, relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, dato che il D.L. n.138/2011 non ha previsto nemmeno l’adempimento. La domanda in particolare chiedeva la conferma dell’inapplicabilità delle sanzioni. L’Agenzia ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si deve ritenere applicabile la sanzione prevista dall’art.13, comma 2, del D.P.R. n.605/1973, il quale prevede una sanzione amministrativa da 206,58 € a 5.164,57 €; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Amministratori sempre esonerati – D’altro canto un ulteriore chiarimento prevede l’esonero dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori, grazie al paragrafo 3.1 del Provv. n.94902 del 2 agosto 2013, a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit per l’amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir: diversa, dunque, la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit.
Così come l’obbligo di comunicazione non sussiste, qualora non emerga un reddito diverso in capo all’utilizzatore (cfr. C.M. 36/E/12), cioè una differenza positiva tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.
I versamenti rilevanti vanno comunicati, a prescindere dalle rinunce – In relazione alla comunicazione dei finanziamenti l’importo dei finanziamenti va sempre comunicato (flusso verso la società), mentre l’eventuale rinuncia non deve essere indicata, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto.
Soggetti in semplificata esonerati, salvo possiedano un conto corrente dedicato – In ultima analisi, il quesito n. 1 delle FAQ pubblicate dall’Agenzia, precisano che i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata:
– dei minimi, ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11;
– quello degli “ex minimi” ex art. 27, commi 3 e seguenti, D.L. n.98/2011;
– e il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/2000);
sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività.
Comunicazione beni/finanziamenti ai soci per periodo d’imposta – Altro dubbio, fugato dall’Agenzia, riguarda il periodo di riferimento della comunicazione.
Ci si era chiesti quale fosse, dato che:
– il Provvedimento del 2/8/2013 afferma al punto 2.2. che la comunicazione debba essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;
– mentre la Circolare 24/2012 afferma che le disposizioni della norma vadano applicate, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 e per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
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