Comunicazione beni ai soci: addio all’adempimento. I contribuenti beneficiano per la prima volta dell’abrogazione della comunicazione
I contribuenti possono finalmente iniziare a beneficiare di qualche semplificazione. Si tratta di un timido tentativo per iniziare a disboscare tra i mille adempimenti in vigore nel sistema tributario. Per la prima volta i contribuenti sono dispensati dall’effettuare, entro il 30 novembre prossimo, la comunicazione al Fisco dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari.
L’abrogazione dell’obbligo è avvenuta ad opera dell’art. 13, comma 4-sexies del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe). In particolare, la semplificazione è stata prevista con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto.
Analogamente è stata abrogato l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati all’impresa dagli stessi soci e familiari dell’imprenditore.
La decorrenza dell’abrogazione
Inizialmente sono sorti dubbi circa la decorrenza dell’abrogazione. Ciò in quanto il c.d. Decreto Milleproroghe non prevede nulla in proposito. In mancanza di un’indicazione espressa deve ritenersi che l’adempimento sia venuto meno con decorrenza immediata anche se la prossima comunicazione avrebbe avuto quale oggetto la concessione in godimento dei beni e i finanziamenti effettuati nel periodo di imposta 2016.
Teoricamente la prossima comunicazione sarebbe dovuta essere effettuata “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono state ricevuti”. La medesima scadenza avrebbe interessato la concessione in godimento dei beni.
Quest’anno (nel 2017) la scadenza originaria sarebbe stata il 30 ottobre, ma in virtù del rinvio dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre, l’adempimento sarebbe slittato al 30 novembre successivo.
Tuttavia in coincidenza della predetta data l’adempimento è venuto meno definitivamente a seguito dell’abrogazione disposta dal D.L. n. 244/2016. La cancellazione dell’obbligo è stata prevista, come ricordato, a seguito di un emendamento intervenuto durante la fase di conversione in legge del decreto. Gli effetti della novità decorrono, quindi, dal 28 febbraio 2017, cioè dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 14 relativo alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49) della Legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19. Sarebbe paradossale ritenere sussistente un obbligo che una legge, approvata prima della scadenza dell’adempimento (30 novembre del 2017), ha definitivamente abrogato.
La disciplina sostanziale: la tassazione del reddito in capo al socio
La semplificazione riguarda esclusivamente l’obbligo di comunicazione, cioè l’invio telematico del modello entro la scadenza prevista dalla legge. La disciplina sostanziale è rimasta pressoché invariata. Pertanto continuerà ad essere applicato l’art. 67, lett. h-ter) del TUIR. La disposizione citata prevede che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore costituisce reddito diverso tassabile.
A tal proposito deve essere osservato come per valore di mercato debba intendersi il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3 del TUIR.
Inoltre, al fine di evitare la doppia imposizione, che potrebbe verificarsi in presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti “trasparenti” (imprenditori individuali, società di persone, etc.), il reddito diverso deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 36/E del 2012. La stessa Agenzia delle Entrate ha ancora precisato che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta con data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Autore: NICOLA FORTE. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
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