La Legge di Stabilità 2015 (co. 641 e ss) aveva previsto l’anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall’art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998. Si prevedeva che le suddette novità diventassero efficaci dal periodo d’imposta 2015. Per effetto delle modifiche del Decreto Milleproroghe tali modifiche slittano di un anno.
Modalità di presentazione – La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamentein via telematica. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).
Mancato invio – Il mancato invio della Comunicazione annuale dati entro il termine suddetto comporta l’applicazione di sanzioni.
Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/comunicazione-annuale-dati-iva-ultimo-giorno-per-l-invio,3,26599
wordpress theme by initheme.com