Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
– titolari di partita Iva;
– e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale;
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.
Tra i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva vi rientrano coloro che presentano la Dichiarazione IVA autonoma entro il prossimo 28 febbraio.
Sono altresì esonerati dall’adempimento: i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2013, le amministrazioni dello Stato, Comuni, Province, Regioni, consorzi, comunità montane, enti pubblici, coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche con volume d’affari non superiore a 25mila euro.
Inoltre, non devono presentare la Comunicazione annuale i c.d. “ex minimi”, con volume d’affari non superiore ad euro 25.822,84.
Il modello da utilizzare per adempiere all’obbligo suddetto è quello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11.
Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA.
Tra le novità di cui tener conto nella compilazione del modello, si ricorda l’inclusione tra le operazioni attive nel rigo CD1, campo 1, come sottolineato dalle istruzioni della comunicazione annuale, delle operazioni non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale (articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Stabilità 2013), per le quali, come noto, sussiste l’obbligo di emissione della fattura dal 1° gennaio 2013.
La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamentein via telematica. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).
Il mancato invio della Comunicazione annuale dati entro il 28 febbraio 2014 comporta l’applicazione di sanzioni.
Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97.
Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
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