Si applica l’inversione contabile quando il “Compro oro” acquista oro usato o rottame destinandolo alla fusione e/o trasformazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 857/30/14 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso quattro avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell’IVA nei confronti di una ditta titolare di “Compro oro”. Secondo la tesi dell’Ufficio, confermata dai giudici della CTP di Lucca, l’appellante aveva eseguito una cessione meramente documentale di rottami d’oro, in luogo di effettive cessioni di oggetti d’oro usati. È stato quindi contestato un indebito utilizzo dell’inversione contabile ex art. 17 D.P.R. n. 633/72.
Investita della decisione sull’appello, la CTR della Toscana ha ritenuto opportuno riformare la sentenza di prime cure favorevole all’Amministrazione. E ciò sulla base sia di quanto chiarito dai documenti di prassi (risoluzione n. 92/E del 1998 e circolare della Banca d’Italia 28/05/2010) sia della prova documentale fornita dalla ditta appellante.
La CTR valuta errati i presupposti su cui si è fondata la decisione del collegio provinciale, poiché ai negozi di “Compro oro” è proibita la fusione del materiale in proprio essendo obbligati alla cessione a terzi (privati e/o fonderie). È quindi del tutto coerente che nella sede della contribuente non siano stati rinvenuti macchinari o personale addetto alla fusione.
La CTR, poi, prende le distanze dall’assunto del giudice di prime cure secondo cui nei magazzini non era stata trovata traccia di rottami d’oro. Tale circostanza è stata oggetto di contestazione da parte dell’appellante e dal PVC è risultato, in effetti, che i militari della Guardia di Finanza “si sono limitati all’esame delle scritture contabili e accessorie senza ulteriore verifiche”.
Dalla documentazione in atti è stato inoltre possibile accertare, per gli anni esaminati, la tipologia dell’acquisto, la grammatura, il prezzo pagato, la fattura, il destinatario e la destinazione del bene (fusione e/o trasformazione). E poiché tale documentazione non è stata contestata dall’Ufficio “non si può validamente sostenere – scrivono i giudici – che la destinazione finale dei beni (usati o rottami) sia stata diversa dalla fusione e/o trasformazione”, per cui la contribuente ha correttamente applicato il regime reverse charge.
L’appello del “Compro oro” in definitiva è stato accolto, mentre le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
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