Lettere di compliance destinate ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dagli stessi contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi del vecchio spesometro vigente fino al 24 ottobre 2016. È questo l’ambito oggettivo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale. In particolare nel documento citato sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni connesse all’eventuale omissione totale o parziale del volume d’affari conseguito dal destinatario della lettera di compliance.
Dati contenuti nelle comunicazioni – Le lettere di compliance, inviate ai contribuenti titolari di partita Iva al proprio indirizzo Pec, conterranno le seguenti informazioni:
La stessa comunicazione di compliance nonché le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno del “cassetto fiscale” in cui sono disponibili altresì:
Il contribuente può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare, attraverso l’indirizzo Pec, fatti e circostanze non presenti nelle banche dati del Fisco, al fine di giustificare le eventuali anomalie emerse.
Semaforo verde per il ravvedimento – Qualora invece il destinatario della lettera di compliance decide di allinearsi a quanto contestato con la stessa comunicazione può regolarizzare la sua posizione ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97); tale opzione operativa potrà essere posta in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità o degli esiti dei controlli di cui agli articoli 36-bis o 36-ter del D.P.R. 600/73, o dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/72.
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