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Compliance: incongruenze con il volume d’affari. Come ravvedersi

9 Novembre 2017silvanaNews

Il contribuente può richiedere maggiori informazioni e spiegarsi

lettera avviso agenzia

Lettere di compliance destinate ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dagli stessi contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi del vecchio spesometro vigente fino al 24 ottobre 2016. È questo l’ambito oggettivo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale. In particolare nel documento citato sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni connesse all’eventuale omissione totale o parziale del volume d’affari conseguito dal destinatario della lettera di compliance.

Dati contenuti nelle comunicazioni – Le lettere di compliance, inviate ai contribuenti titolari di partita Iva al proprio indirizzo Pec, conterranno le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del destinatario dell’alert;
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta oggetto dell’incongruenza emersa;
  • il codice atto;
  • il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
  • le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

La stessa comunicazione di compliance nonché le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno del “cassetto fiscale” in cui sono disponibili altresì:

  • il protocollo e la data di invio della dichiarazione Iva che ha fatto scattare la procedura;
  • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi: VE23 – colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 – colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 – colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
  • l’importo della somma delle operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti Iva e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’imposta sul valore aggiunto in base all’aliquota ordinaria;
  • le operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva in questione;
  • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva;
  • gli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti titolari di partita Iva del punto precedente;
  • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente;
  • le cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno dei consumatori finali del punto precedente.

Il contribuente può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare, attraverso l’indirizzo Pec, fatti e circostanze non presenti nelle banche dati del Fisco, al fine di giustificare le eventuali anomalie emerse.

Semaforo verde per il ravvedimento – Qualora invece il destinatario della lettera di compliance decide di allinearsi a quanto contestato con la stessa comunicazione può regolarizzare la sua posizione ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97); tale opzione operativa potrà essere posta in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità o degli esiti dei controlli di cui agli articoli 36-bis o 36-ter del D.P.R. 600/73, o dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/72.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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