I redditi interessati – In particolare saranno oggetto di comunicazione:
Il contenuto delle comunicazioni – Le comunicazioni conterranno un dettagliato prospetto informativo con tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata e un numero considerevole di contribuenti potrà accedere a Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Qui entra in gioco il cassetto fiscale nel quale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013; disponibile anche il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.
Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguarda redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l’integrativa, il contribuente potrà inviarla e stampare l’F24 per il pagamento degli importi dovuti.
Spazio al ravvedimento operoso – Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ordinaria, come nel caso specifico delle comunicazioni di cui al comunicato stampa di ieri, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato. La normativa contenuta nell’art. 1, comma 2 del D.L. 471/97 appunto prevede che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta (…). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. La sanzione in commento è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997) c.d ravvedimento operoso.
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