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Compliance: in arrivo oltre 100.000 lettere per redditi non dichiarati

6 Giugno 2017silvanaNews

Interessati anche i redditi di impresa

COMPLIANCE
Premessa – Sono circa 100.000 le lettere di compliance relative a redditi non dichiarati che saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni. In particolare sono interessati i contribuenti che nel 2014 non hanno dichiarato varie tipologie di reddito percepite nel 2013. Come specificato nel comunicato stampa pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, inviate tramite posta ordinaria o via PEC, con cui l’Agenzia informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte. I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

I redditi interessati – In particolare saranno oggetto di comunicazione:

  • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
  • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
  • redditi derivanti da lavoro autonomo;
  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

Il contenuto delle comunicazioni – Le comunicazioni conterranno un dettagliato prospetto informativo con tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata e un numero considerevole di contribuenti potrà accedere a Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Qui entra in gioco il cassetto fiscale nel quale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013; disponibile anche il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.

Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguarda redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l’integrativa, il contribuente potrà inviarla e stampare l’F24 per il pagamento degli importi dovuti.

Spazio al ravvedimento operoso – Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ordinaria, come nel caso specifico delle comunicazioni di cui al comunicato stampa di ieri, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato. La normativa contenuta nell’art. 1, comma 2 del D.L. 471/97 appunto prevede che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta (…). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. La sanzione in commento è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997) c.d ravvedimento operoso.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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