E’ proroga di fatto al 1 giugno, nessuna complicazione per il Bonus Renzi.
Il Decreto Legislativo 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017 – e pertanto immediatamente efficace –, com’è noto ha pesantemente inciso sulle modalità di compensazione orizzontale in F24. Il provvedimento si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno sugli operatori, imponendo di adeguarsi alle nuove disposizioni da subito.
Della riduzione da 15mila a 5mila euro della soglia di compensazione ‘libera’, oltre la quale il credito deve essere provvisto di visto di conformità per poter essere utilizzato, così come delle nuove modalità di presentazione di modelli F24 che presentano tributi in compensazione, si è già abbondantemente parlato. A tal fine si richiama integralmente l’odierno articolo “Imposte e contributi in scadenza il 16/05: attenzione alla nuove regole per l’F24”.
Il 4 maggio, con Risoluzione 57/E della Direzione Centrale Normativa, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle prime, importanti, incertezze emerse in merito al DL 50, andando innanzitutto a specificare la decorrenza delle nuove disposizioni.
Quello che preme sottolineare nella presente trattazione è l’aspetto della modalità di compensazione del credito quanto alla presentazione del modello F24. Dando pertanto come assodata la presenza di un credito regolarmente utilizzabile, il nodo successivo da sciogliere è come deve essere presentata la delega di pagamento che utilizza un credito.
Anche su questo punto il DL50 è intervenuto, sempre con decorrenza immediata, stabilendo nuove regole. Il primo punto da focalizzare nella predisposizione del modello F24 è che le nuove disposizioni interessano solo i titolari di partita IVA. Aspetto da tenere bene a mente, visto che la scadenza di IMU, TASI e Redditi si approssima e i consulenti si troveranno a predisporre molti modelli di versamento che potrebbero esporre crediti in compensazioni anche per soggetti non titolari di Partita IVA, che non saranno tenuti a rispettare le nuove restrizioni.
I titolari di partita IVA, invece, devono rispettare le nuove regole, che riguardano il come si procede alla presentazione di un modello F24 (indifferentemente se a saldo zero o parzialmente compensativo) quando vengono utilizzati in compensazione – per qualsiasi importo – una serie specifica di crediti, enunciati nel DL50 come segue:
– Iva (annuali e/o derivanti da richieste di rimborso trimestrale);
– Imposte sul reddito;
– Addizionali comunali e regionali;
– Ritenute alla fonte;
– Imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– IRAP;
– Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU.
In presenza di utilizzo di crediti appartenenti all’elenco cui sopra, e ribadiamo, indifferentemente dall’importo utilizzato in compensazione, il titolare di partita IVA non potrà presentare il modello F24 avvalendosi dei canali bancari o delle Poste Italiane (internet banking / remote banking).
A partire dal DL50 è obbligatorio, in questi casi, utilizzare i canali di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero ENTRATEL o FISCO ON LINE, richiedendo i propri codici di accesso, se l’azienda procede in proprio, oppure conferendo delega ad intermediario abilitato (il commercialista).
L’ennesima rivoluzione è dunque intervenuta, dopo la cancellazione della delega “allo sportello” e l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per le deleghe totalmente compensative. In sostanza ora l’Agenzia obbliga al canale telematico ogni e qualsiasi delega, presentata da titolari di partita IVA, quando in questa sia presente uno dei crediti sovra elencati, indifferentemente dall’importo del credito e dal saldo finale del modello F24. Vediamo dunque quando è legittimamente possibile sfuggire alla necessità di utilizzare il canale telematico AdE (in proprio o tramite intermediario).
Un primo caso è quello di utilizzo di crediti di natura diversa da quelli elencati dal DL50. Un caso tipico potrebbe essere la compensazione di crediti di natura previdenziale, ad esempio il credito INPS Artigiani e Commercianti scaturente da quadro RR di Unico. Da quando debbono essere rispettati i nuovi vincoli? A rigore di norma da subito, dato che i Decreti Legge sono norma immediatamente efficace a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un bel problema, perché monitorare questo nuovo aspetto richiede attenzione e, possibilmente, un aggiornamento delle procedure software che vengano in aiuto agli operatori di settore nell’individuare quei modelli F24 che, si potrebbe dire dall’oggi al domani, cambiano la via di presentazione cui siamo abituati.
A questo problema si sommano le tempistiche tecniche di richiesta dei codici di accesso a Fisco On Line (per coloro che intendono procedere in proprio) o del conferimento di delega all’intermediario abilitato prescelto.
A venire incontro a queste legittime osservazioni è nuovamente la già citata Risoluzione 57/E, che specifica che i controlli sul corretto utilizzo obbligatorio dei canali Entratel o Fisco On Line partiranno dal 1 giugno 2017, concedendo di fatto una sorta di “mini proroga”.In pratica si può affermare che la norma è certamente in vigore, ma fino al 1 giugno l’Agenzia “chiuderà un occhio” su eventuali errori, concedendo qualche giorno in più per uniformarsi alle nuove regole. Una precisazione importante, visto che domani, 16 maggio, sono moltissimi gli adempimenti in scadenza che impegnano aziende e consulenti, concedendo la tranquillità di poter sbagliare canale di trasmissione senza che intervengano controlli e pertanto, a rigor di logica, senza che possano essere comminate sanzioni per questo motivo.
Altro aspetto di rilievo chiarito, questa volta non direttamente dall’Agenzia bensì dall’attenta lettura della norma, e con l’importante conforto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con circolare 4/2017, è quello delle conseguenze del DL50 in merito alla compensazione del Bonus Renzi.
L’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica esclusivamente utilizzando i canali dell’Agenzia in caso di compensazioni di crediti vari, ivi compresi i crediti di imposta, aveva da più parti, in un primo momento, fatto pensare che la presenza del Bonus Renzi in F24 obbligasse alla nuova trasmissione, impedendo l’utilizzo dei canali bancari / postali. Così non è (seppure una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia sarebbe auspicabile), per una serie di ragioni. Innanzi tutto il Bonus Renzi non è un credito di imposta, bensì una detrazione di imposta ex art. 13 del TUIR. Inoltre, anche laddove lo si volesse qualificare (non correttamente) come credito di imposta, lo stesso non è tra quelli da indicarsi nel quadro RU di Unico (Redditi). Il “bonus 80 euro”, insomma, come sottolinea la fondazione Consulenti del Lavoro, ha carattere speciale, ed un meccanismo suo proprio, che vede il sostituto di imposta (il datore di lavoro) svolgere l’attività di erogazione del bonus per conto dell’Agenzia delle Entrate. A parere – condivisibile – della fondazione, il Bonus Renzi è da considerarsi (così come quando erano state imposte restrizioni alla compensazione in caso di presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro), un credito compensabile in F24 che riveste caratteristiche peculiari, tali da non dover rispettare le limitazioni imposte dal DL 50.