Ruolo – Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione Finanziaria vengono iscritte a ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore, contenente i debitori e le somme da essi dovute. Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni:
• predisposizione e notifica delle cartelle;
• riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
• avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.
Compensazione – Come sopraccennato mediante il modello F24 Accise (codice tributo RUOL) è possibile estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico (reperibile sul sito di Equitalia), con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.
In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata:
• entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
• contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.
Limiti – Ricordiamo che dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopodiché si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.
Compensazione con crediti verso la PA – Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 possono essere estinte anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), per somministrazione, forniture e appalti. Il credito deve essere certificato, accedendo alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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