In particolare, il comodato d’uso di un immobile consiste nella consegna da parte di un soggetto a un altro di un immobile a uso del comodatario il quale ha l’obbligo di restituire il bene immobile allo scadere del termine prestabilito o in mancanza di questo, qualora il comodante lo richieda (Cass. Civ., Sez. Unite, 3168/11; Cass.Civ. Sez. II, 5899/87).
Il contratto di comodato d’uso produce effetti obbligatori e non reali, ciò significa che il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento di una proprietà, ma non detiene alcun diritto di proprietà.
È un rapporto di cortesia e fiducia che non genera vincoli giuridici ed è per questo che è spesso frequente in ambito familiare (genitori che concedono il godimento di una casa ai figli, per esempio).
Il contratto di comodato non prevede la necessità di una forma scritta e può essere concesso per sempre.
Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, i soggetti sono tenuti alla registrazione del medesimo entro 20 giorni dalla stipula con versamento di un’imposta di registro pari a 200 € mediante F23 con utilizzo del codice tributo 109T.
Può essere privo di una data di scadenza per la riconsegna (comodato precario) e ciò implica la libertà del comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, previo congruo avviso.
Nel caso in cui vi sia stabilito un termine per la riconsegna, il comodatario è obbligato a restituire l’immobile in godimento alla scadenza dei termini, salvo il diritto del comodante di recedere nelle ipotesi previste dagli artt. 1804 comma 3, 1809 comma 2 e 1811 del codice civile.
La registrazione va fatta solo al momento della stipula senza la necessità di versamenti annuali. Se è previsto un rinnovo tacito alla scadenza, non è necessario versare l’imposta di registro al momento del rinnovo.
La registrazione è soggetta anche a un’imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate o 100 righe, con modello F23 o con apposito contrassegno telematico.
Il contratto in forma verbale, invece, rimane efficace solo ai fini civilistici.
Per questo motivo è importante che l’intenzione di porre in essere un rapporto di comodato gratuito sia manifestata per iscritto.
Solo in quest’ultimo caso infatti, il possessore può fruire:
• ai fini dell’Imu e della Tasi delle agevolazioni/ assimilazioni eventualmente stabilite dal comune;
• dei benefici fiscali per:
1. la ristrutturazione;
2. il risparmio energetico;
3. il bonus mobili.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/comodato-deduzione-spese-solo-con-forma-scritta,3,24369
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