L’emersione internazionale e nazionale – In particolare, l’art. 1 del DdL, rubricato proprio “Collaborazione volontaria”, inserisce i nuovi articoli 5-quater, 5-quiquies, 5-sexies e 5 –septies nel D.L. n. 167/90, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, dedicato agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nel testo normativo il legislatore specifica che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, co. 1 del citato D.L. n.167/90, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività:
– finanziarie;
– e patrimoniali;
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per:
– la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi;
– e per la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio (c.d. emersione internazionale).
Inoltre, può accedervi per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta(c.d. emersione nazionale).
Nel modello ministeriale in bozza, proprio nel primo rigo, va specificato quale tipo di emersione si sceglie di effettuare: se quella internazionale (casella 1) o quella nazione (casella 2) o entrambe.
La procedura da attivare: istanza e versamento – Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:
1. indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta (il modello in bozza è visibile al seguente link: Modello Voluntary disclosure in bozza:
– tutti gli investimenti;
– e tutte le attività di natura finanziaria;
costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90;
2. versare le somme dovute in base all’invito di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni:
– entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel co. 1-bis del medesimo articolo per l’adesione ai contenuti dell’invito;
– ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesioneentro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, co. 1, del decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Non è comunque possibile avvalersi della compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
Inoltre, l’istanza è nominativa e vi è l’obbligo di indicare anche i “soggetti collegati” (es. i cointestatari degli investimenti). Nel modello ministeriale l’indicazione va operata nella sezione denominata “Soggetti collegati”.
Infatti, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di emersione, si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
Il versamento – Il versamento può essere eseguito:
– in unica soluzione;
– ovvero essere ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo.
Nel modello ministeriale la scelta viene fatta direttamente nel frontespizio.
Mancato versamento – Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
Se il contribuente destinatario dell’invito di cui all’articolo 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l’accertamento con adesione e destinatario dell’atto di contestazione, non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti previsti. L’Agenzia delle Entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzioneentro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di contestazione.
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