Il D.lgs. 158/2015, che salvo novità dell’ultima ora dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016, ha esteso a tutti i trasferimenti d’azienda, compresi i conferimenti, la responsabilità solidale per i debiti tributaria tra cedente e cessionario, rendendo dunque ampia l’applicazione dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
La responsabilità tributaria nella cessione d’azienda – Per contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda, l’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, relativamente a talune obbligazione tributarie.
La richiamata disposizione recita testualmente “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Per rafforzare le tutele dell’Amministrazione Finanziaria, si prevede la possibilità che la stessa possa rivalersi su entrambi i soggetti, cedente e cessionario, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda, relativamente a:
Le tutele del cessionario – La responsabilità tributaria solidale tra cedente e cessionario d’azienda è mitigatadalle stesse disposizioni dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, che prevedono:
Entrambe le questioni sono state dettagliatamente affrontate dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 180/E/1998.
In merito al primo aspetto, il citato documento di prassi chiarisce che “il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone all’ufficio o all’ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito (residuo) può essere fatto valere nei confronti del cessionario”.
In merito alla seconda questione, il disposto congiunto del primo e del secondo comma dell’art. 14, D.Lgs. 472/1997 dispone che la responsabilità solidale del cessionario è pari al valore dell’azienda o ramo d’azienda trasferita o, se minore,il valore dei debiti del cedente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento dell’azienda e risultante agli Uffici.
Il certificato dei carichi pendenti – Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
Le tutele del cessionario e la cessione in frode al fisco – La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni analizzate qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
In sostanza, qualora si verifichi la c.d. cessione in frode al fisco, il cessionario risponderà in solido con il cedente, senza la necessità della preventiva escussione di quest’ultimo e senza limiti quantitativi. In tale ipotesi, il certificato dei carichi pendenti non produrrà alcun effetto liberatorio per il cessionario.
Quando non si applica la responsabilità solidale –Il suddetto impianto normativo non trova applicazione quando la cessione d’azienda avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
La novità – Il suddetto impianto normativo troverà applicazione, già dal 1° gennaio 2016, in tutti i casi di trasferimento d’azienda, compreso i conferimenti. Si tratta in sostanza di una estensione delle disposizioni dell’articolo 14, D. Lgs. 472/1997, finalizzata a contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di tutte le operazioni di trasferimento d’azienda.
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