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Certificazione unica: invio oltre il 7 marzo a rischio sanzioni

7 Marzo 2018silvanaNews

scadenze - calendario - time

Oggi è l’ultimo giorno per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2018, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel periodo d’imposta 2017.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha stabilito che, quest’anno:

  • la Certificazione unica 2018 deve essere trasmessa telematicamente entro il 7 marzo 2017, con riferimento a tutte le tipologie di reddito utili alla compilazione del modello 730 precompilato;
  • la Certificazione unica 2018 autonomi può essere trasmessa anche successivamente, purchè entro la scadenza fissata per la trasmissione del modello 770/2018, ovvero il prossimo 31 ottobre.

Soggetti obbligati – Obbligati ad inviare, entro il 7 marzo 2018, all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica sono i soggetti che, nel corso del 2017:

  • Hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • Hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;
  • Hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali;
  • Sono titolari di posizione assicurativa INAIL i quali, attraverso la certificazione unica, devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa.

Sono obbligate, inoltre, le pubbliche amministrazioni che hanno erogato redditi ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni, amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

  • Gestione Cassa Pensioni Statali;
  • Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
  • Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
  • Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
  • Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
  • Gestione INADEL;
  • Gestione ENPAS;
  • Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
  • Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Gestione ENAM.

Trasmissione tardiva – Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2018, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, codice tributo 8906 e sono pari a:

  • 100 euro per ogni certificazione omessa, errata o tardiva con il limite massimo di 50.000 euro per il periodo d’imposta 2017.
  • 33,33 euro per ogni certificazione corretta nei 60 giorni successivi al termine ordinario di trasmissione entro il limite massimo di 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.

N.B. Qualora la certificazione unica errata sia corretta e nuovamente trasmessa entro i successivi 5 giorni, non si incorre in nessuna sanzione.

Scarto telematico del file contenente le CU – In caso di esito negativo da parte della procedura, bisogna procedere come segue:

  • Se lo scarto riguarda l’intero file telematico, il soggetto deve effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni in esso contenute;
  • Se lo scarto riguarda le singole certificazioni, il soggetto deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate.
Autore: Debhorah Di Rosa. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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