Premessa – Entro il prossimo 31 luglio la Certificazione Unica deve essere trasmessa anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2014 alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”) oppure relativo ai c.d. “regime dei contribuenti minimi” (art. 27 del D.L. 98/2011) anche se non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi. Regimi agevolati – Come noto per il regime dei minimi e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. n. 388/2000, i c.d. “forfettini”), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito (con la Circolare 26.1.2001 n. 8/E per le nuove iniziative produttive e con il Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, punto 5.2 per il regime dei minimi) che i sostituti d’imposta non devono operare le ritenute nei loro confronti se i contribuenti interessati rilasciano al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i redditi sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista per tale regime.
Certificazione Unica – Anche se per tali regimi non è prevista l’applicazione della ritenuta, la Certificazione Unica deve essere comunque utilizzata per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2014 alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”) oppure relativo ai c.d. “nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del D.L. 98/2011) e non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi. Istruzioni – Le istruzioni al modello Cu prevedono, infatti, che nel quadro “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” debba essere riportato, ai punti 4 e 7, l’importo corrisposto nel 2014, “ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto” dei compensi o dei ricavi corrisposti ai contribuenti (professionisti o imprese) nel regime dei minimi, abrogato dal prossimo anno e dei compensi erogati a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime delle nuove iniziative, abrogato da quest’anno.
Modello 770 – Tale obbligo si collega al fatto che anche nel modello 770/2015 è previsto l’obbligo di indicare anche i compensi corrisposti a coloro che applicano i suddetti regimi agevolati così come precisato nelle istruzioni ministeriali. I dati relativi ai compensi corrisposti andranno, infatti, riportati nel quadro relativo alle “Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Termine – Ricordiamo che il termine per l’invio delle certificazioni uniche riferite a lavoratori autonomi corrisponde a quello previsto per la trasmissione del modello 770/2015 semplificato attualmente fissato al 31 luglio. Al riguardo si fa presente che il comma 1, articolo 2, del D.Lgs. 175/2014, prevede una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa o tardiva, a prescindere dalla natura del reddito certificato. L’Agenzia (circolare 6/E/2015) ha chiarito che il ritardo o l’errata trasmissione della certificazione, costituisce una violazione che non può essere oggetto di ravvedimento.
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