Cedolare secca decisamente conveniente per i contratti a canone concordato: se nel 2013, infatti, era prevista un’aliquota del 15%, la stessa si attesta al 10% per l’anno 2014.
Rimane invece ferma al 21% l’aliquota prevista per i contratti a canone libero.
Dovendoci tuttavia confrontare, oggi, con il versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi, è necessario richiamare l’attenzione su alcuni punti importanti.
Il nuovo regime
In occasione dei dichiarativi potrebbe inoltre apparire immediato come il regime della cedolare secca sia decisamente più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria.
Ovviamente non sempre è così: si pensi a tal proposito a tutti quei contribuenti con redditi particolarmente bassi o che possono fruire di importanti detrazioni o deduzioni.
Tuttavia, qualora dagli attenti calcoli dovesse risultare conveniente optare per la cedolare secca, è bene ricordare che ciò è sempre possibile, anche nelle annualità intermedie del contratto.
Si dovrà però attendere il termine di pagamento dell’imposta di registro annuale per poter comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione.
A tal fine sarà quindi necessario presentare il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, mentre non sarà mai possibile richiedere il passaggio al regime della cedolare secca limitandosi a barrare, in dichiarazione, l’apposita colonna 11 prevista nel quadro B.
La nuova opzione avrà efficacia per tutte le annualità successive del contratto, senza necessità di rinnovare ogni volta l’opzione.
È invece ancora poco chiaro se sia necessario rioptare per la cedolare secca anche in occasione del rinnovo automatico per legge.
In linea di massima possiamo dire che è possibile ritenere automatica la proroga dell’iniziale opzione, ma per maggiore sicurezza si ritiene comunque preferibile presentare nuovamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento degli acconti
In primo luogo merita particolare attenzione il calcolo degli acconti.
La riduzione dell’aliquota prevista per la cedolare secca sui contratti a canone concordato può infatti rendere, quest’anno, particolarmente interessante il ricorso al metodo previsionale.
Deve essere infatti ricordato come, mentre per il 2013 l’aliquota sia pari al 15%, nel 2014 la stessa passi al 10%, ben potendo quindi i contribuenti rideterminare gli acconti da versare per il 2014 secondo la nuova aliquota.
Nel 730/2014, tuttavia, tale scelta dovrà essere indicata compilando il rigo F6.
Sarà quindi necessario barrare la colonna 5 se si ritiene di non dover versare gli acconti per la cedolare secca (è il classico caso delle locazioni terminate nell’anno 2013), mentre andrà barrata la colonna 6 se si intendono versare acconti in misura inferiore (è anche il caso in cui si voglia fruire, negli acconti, dell’avvenuta riduzione delle aliquote previste per i contratti a canone concordato).
Non sarà invece mai necessario determinare gli acconti per il primo anno di locazione, se si opta per il metodo storico e nell’anno di riferimento non vi sono importi soggetti al regime della cedolare secca.
Il versamento del saldo
È necessario ricordare che, qualora sia stata espressa opzione per il regime della cedolare secca, l’eventuale omesso versamento degli importi dovuti non comporta la decadenza da questa particolare forma di tassazione.
Va invece sottolineato che, con riferimento alle locazioni abitative, è stato introdotto un regime sanzionatorio particolarmente pesante.
Infatti, in caso di infedele o omessa dichiarazione dei canoni di locazione le sanzioni sono raddoppiate e non è ammessa la riduzione prevista in ipotesi di definizione agevolata dell’accertamento.
Il raddoppio delle sanzioni incide altresì sulla misura degli eventuali importi da versare in sede di ravvedimento.
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