Insomma, siamo nel vivo di una continua lotta al riciclaggio di denaro che, purtroppo, non trova pace.
Ma andiamo con ordine e analizziamo i principali punti di questa importante comunicazione UIF del 18 febbraio scorso.
La comunicazione UIF
Come noto, nella rilevazione delle eventuali operazioni sospette, i professionisti sono tenuti a utilizzare non solo gli indicatori di anomalia, ma anche gli schemi e i modelli di comportamenti anomali emanati dall’UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007.
La UIF ne ha emanati ben 12 negli ultimi anni e riguardano alcuni importanti aspetti relativi alla lotta al riciclaggio di denaro: si va infatti dalle frodi nelle attività di leasing e di factoring, alla disciplina dei trust, per passare attraverso le frodi Iva intracomunitaria e l’abuso di finanziamenti pubblici.
L’ultima comunicazione relativa agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali riguarda l’operatività delle carte di pagamento.
Sebbene, infatti, le carte di pagamento siano state sempre viste come uno strumento utile per la prevenzione del riciclaggio, a seguito delle analisi condotte dall’UIF è emerso che anche queste ultime possono essere utilizzate in contrasto con le finalità loro proprie e potrebbero quindi configurare possibili fattispecie rilevanti ai fini della segnalazione di operazioni sospette.
La sempre maggiore versatilità operativa delle carte consente infatti di trasferire volumi anche considerevoli di fondi, spesso per importi molto vicini al plafond massimo stabilito dagli emittenti.
La contemporanea effettuazione di operazioni a notevole distanza geografica, lasciano inoltre pensare che, molto spesso, le carte siano utilizzate da soggetti diversi dal titolare.
Spesso, inoltre, i maggiori rischi derivano dalla scarsa attenzione che gli intermediari tendono a riservare a questo strumento.
Si parla, in particolar modo di carenze nell’adeguata verifica dei titolari delle carte, come anche dell’assenza di un numero massimo di carte che possono essere emesse nei confronti dello stesso soggetto, nonché dell’assoluta mancanza di sistemi automatici di rilevazione di operazioni anomale adottati dagli intermediari che consentano di lasciare traccia dei dati essenziali.
La UIF ha inoltre individuato specifici settori commerciali nei quali l’uso distorto di carte deve essere attentamente monitorato.
Se è vero, infatti, che in alcuni casi, la richiesta di un numero elevato di carte e l’intenso utilizzo delle stesse è fisiologico (si pensi ai settori del trasporto delle merci, agenzie di viaggio, e-commerce) è sempre bene ribadire come le movimentazioni debbano essere attentamente valutate con riferimento alla tipologia dell’attività svolta e al fatturato aziendale.
In altri settori, invece, come l’edilizia, le imprese di pulizia, i money transfer, il gioco on-line e le agenzie di scommesse, i compro oro, e le agenzie e sub-agenzie assicurative, il ricorso alle carte prepagate deve essere oggetto di attento monitoraggio, in quanto è maggiore il rischio di fenomeni illeciti.
Diventa quindi necessario che gli intermediari provvedano alla segnalazione delle operazioni sospette, nel caso in cui emerga una movimentazione delle carte di pagamento per volumi complessivi molto rilevanti, soprattutto in presenza di una pluralità di carte intestate allo stesso titolare.
Assume inoltre rilievo l’elevata frequenza delle operazioni effettuate in un arco temporale circoscritto, così come l’utilizzo presso esercenti convenzionati in giorni ovvero orari in cui l’esercente stesso presumibilmente non è aperto al pubblico.
Si ricorda tuttavia che, se è vero che non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo affinché sia necessario effettuare una segnalazione, è anche vero che la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati nello schema non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione stessa.
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