Il 16 giugno concentra su di sé numerosissime scadenze, nuovi adempimenti e dubbi purtroppo ancora non risolti: non si può che parlare di un vero e proprio “lunedì nero” per i professionisti.
L’aspetto più preoccupante però è che negli studi professionali sono stati “neri” quasi tutti i giorni della settimana: nuove disposizioni che introducono continuamente assurdi adempimenti con discipline parziali e spesso incomprensibili, dubbi ai quali si cerca di rispondere con delle “Faq” dell’ultimo minuto, scadenze che si moltiplicano e che vengono rinviate quando i termini sono già scaduti.
In tema di rinvii che tardano ad arrivare, il primo pensiero non può che andare alle imposte sui redditi: l’annunciata proroga sembra ancora lontana e i professionisti rimangono in un limbo di incertezze, nell’attesa di un contentino che impedisce qualsiasi programmazione di studio.
Dovrebbe quindi essere il 16 giugno la scadenza per il versamento dell’Ires, dell’Irpef, delle addizionali, dell’Irap, dell’Ivie e dell’Ivafe, dell’Iva annuale (maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo), degli acconti per la tassazione separata, dei contributi previdenziali, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione e delle altre innumerevoli imposte sostitutive, della maggiorazione da adeguamento degli studi di settore, della super-Ires per le società di comodo, del diritto annuale alla Camera di Commercio.
Un elenco tanto lungo da togliere il fiato e anche le speranze.
Perché alle scadenze annuali vanno ad aggiungersi le classiche scadenze mensili: dall’Iva al versamento delle ritenute dei sostituti d’imposta.
Non migliore la situazione se si guarda alla Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili: se l’Imu ci ha fatto rimpiangere l’Ici, ora la Tasi è riuscita a farci amare la cara, vecchia e soprattutto unica Imu (che peraltro dovremo liquidare sempre entro il 16 giugno).
La Tasi è infatti il terreno dove i Comuni hanno lasciato correre la loro fantasia, senza la minima preoccupazione di quelli che potevano essere gli aspetti operativi: a liquidarla però, ora devono pensare i professionisti, analizzando le singole casistiche fino a entrare nel merito della condizione del singolo contribuente.
Le nuove detrazioni previste nelle delibere comunali obbligano infatti a una sorta di onniscienza: sono contemplati aspetti che vanno dalla rendita catastale, alla situazione reddituale, al numero di figli, senza dimenticare la presenza di invalidi e figli under26.
Se il numero di figli o la presenza di invalidi sembra un dato facilmente conoscibile, rappresentano un vero e proprio problema le detrazioni correlate alla redditività: nessuno, infatti, si è posto il dubbio che il professionista potrebbe avere qualche difficoltà a individuare il reddito di tutti i contribuenti già il 16 giugno.
E non è stato nemmeno un problema quello di ripartire il tributo tra proprietari ed inquilini dell’immobile, come se coordinare le posizioni di due contribuenti fosse una cosa naturale e scontata.
Per non parlare, infine, della triplice scadenza, che ha trasformato in un rompicapo anche quello che dovrebbe essere il dato più banale: il termine per il versamento.
La prima rata della Tasi va pagata entro il 16 giugno 2014 soltanto se il Comune ha deliberato entro il 23 maggio 2014, con pubblicazione entro il 31 maggio sul sito delle Finanze.
Se invece la delibera è stata adottata dal Comune entro il 10 settembre 2014, con pubblicazione entro il 18 settembre 2014, la prima rata va pagata il 16 ottobre 2014.
Infine, nei Comuni che non hanno adottato la delibera entro il 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è fissato, in un’unica soluzione, al 16 dicembre 2014.
Nel caos di questi giorni non ci resta quindi che sorridere, richiamando quanto fu scritto nella legge di Stabilità 2014, e che oggi suona davvero come una beffa: “con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze […], sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.
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