Ambito soggettivo – Per quanto riguarda i soggetti legittimati a godere dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E del 2008, ha precisato che la fruizione della
detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione energetica da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. In particolare, l’agevolazione non potrebbe riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. Quindi sarebbero esclusi dal beneficio gli interventi a carico di società esercenti l’attività di pura locazione effettuati su immobili destinati a locazione abitativa.
Giurisprudenza – Non pare raccogliere consensi sul fronte della giurisprudenza tributaria di merito la soluzione “restrittiva” prospettata dall’Amministrazione Finanziaria, che per gli esercenti attività d’impresa ammette la detrazione solo per gli immobili strumentali e non sui beni oggetto dell’attività esercitata.
Ctp Varese – La sentenza della Commissione tributaria di Varese n. 94 del 2013 ha infatti escluso, in maniera netta, che la detrazione possa essere negata per il solo fatto che la società fruitrice svolga attività di locazione immobiliare di beni propri. Il legislatore fiscale, scrive il Collegio, non ha introdotto limitazioni di sorta in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla società richiedente le agevolazioni; inoltre, sono le stesse finalità della disciplina di favore ad avallarne un’applicazione ampia.
Finalità – L’agevolazione persegue infatti un obiettivo generalizzato sia sul piano oggettivo (riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale) sia sul piano soggettivo (è diretta ad una platea indifferenziata di persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa): ciò che rileva, in buona sostanza, è l’incentivazione del risparmio energetico, posto che “il territorio italiano dipende da altri per la fonte energetica primaria (petrolio) con conseguenze negative sui costi domestici e industriali rispetto anche agli altri mercati dell’UE”.
Riconoscimento detrazione – Pertanto, la detrazione deve essere riconosciuta anche quando, come nel caso di specie, gli interventi siano stati realizzati dalla società proprietaria su immobili concessi in locazione (dunque non utilizzabili per l’attività imprenditoriale della società stessa).
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