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Bonus per società immobiliare

4 Marzo 2014silvanaNews

Legittima la detrazione per risparmio energetico su immobili destinati a essere locati

Premessa – È legittima la detrazione del 55% (oggi 65%) delle spese di riqualificazione energetica sostenute dalle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati a essere locati a terzi. Infatti, tale agevolazione, introdotta dalla legge Finanziaria per il 2007, è prevista a favore di chi sostiene la spesa e ha un obiettivo generalizzato sia in senso oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, sia in senso soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa, condizionato solo al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, idonei a certificare che l’intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Questo è quanto sostiene la Ctp di Varese Sez. I con la Sent. 21 giugno 2013 (27 maggio 2013), n. 94.

Detrazione per risparmio energetico –
Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state introdotte dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e più volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi. La disciplina di favore, in particolare, riconosce una detrazione dall’Irpef o dall’Ires per le spese documentate «relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

Ambito soggettivo – Per quanto riguarda i soggetti legittimati a godere dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E del 2008, ha precisato che la fruizione della
detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione energetica da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. In particolare, l’agevolazione non potrebbe riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. Quindi sarebbero esclusi dal beneficio gli interventi a carico di società esercenti l’attività di pura locazione effettuati su immobili destinati a locazione abitativa.

Giurisprudenza –
Non pare raccogliere consensi sul fronte della giurisprudenza tributaria di merito la soluzione “restrittiva” prospettata dall’Amministrazione Finanziaria, che per gli esercenti attività d’impresa ammette la detrazione solo per gli immobili strumentali e non sui beni oggetto dell’attività esercitata.

Ctp Varese – La sentenza della Commissione tributaria di Varese n. 94 del 2013 ha infatti escluso, in maniera netta, che la detrazione possa essere negata per il solo fatto che la società fruitrice svolga attività di locazione immobiliare di beni propri. Il legislatore fiscale, scrive il Collegio, non ha introdotto limitazioni di sorta in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla società richiedente le agevolazioni; inoltre, sono le stesse finalità della disciplina di favore ad avallarne un’applicazione ampia.

Finalità – L’agevolazione persegue infatti un obiettivo generalizzato sia sul piano oggettivo (riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale) sia sul piano soggettivo (è diretta ad una platea indifferenziata di persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa): ciò che rileva, in buona sostanza, è l’incentivazione del risparmio energetico, posto che “il territorio italiano dipende da altri per la fonte energetica primaria (petrolio) con conseguenze negative sui costi domestici e industriali rispetto anche agli altri mercati dell’UE”.
Riconoscimento detrazione – Pertanto, la detrazione deve essere riconosciuta anche quando, come nel caso di specie, gli interventi siano stati realizzati dalla società proprietaria su immobili concessi in locazione (dunque non utilizzabili per l’attività imprenditoriale della società stessa).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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