Per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all’articolo 18 del D.L. 91/14 di replicare quanto previsto dal D.L. 78/09, la c.d. Tremonti ter, limitando i beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007).
Tale tabella, infatti, individua un gruppo di attività economiche e non di beni strumentali, muovendo da una logica che nulla ha a che vedere con le modalità di utilizzo dei cespiti da parte dell’acquirente.
I beni agevolabili e quelli esclusi – Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, quindi:
– Pompe e compressori, utensili portatili a motore;
– Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
– Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
– Macchine per l’industria ceramica
– Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
– Macchine da maglieria e per il settore tessile;
– Forni, bruciatori, caldaie;
– Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);
– Macchine per l’imballaggio;
– Apparecchi per centri di bellezza.
Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:
– Attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
– Strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
– Motori elettrici e generatori (divisione 27);
– Quadri elettrici (divisione 27);
– Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
– Batterie e accumulatori elettrici (divisone 27);
– Apparati per distribuzione e controllo dell’energia;
– Computer e componenti elettronici (divisione 26);
– Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
– Telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
– Autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
– Strumenti di controllo ambientale.
Anche i beni di categorie diverse possono godere del credito – Il problema dell’esatta individuazione dei beni sorse nel 2009 con la Tremonti ter e in tale occasione l’Agenzia, con la Circolare n.44/E/09, ebbe modo di affermare che possono rientrare nell’agevolazione anche beni inseriti in divisioni diverse purché essi costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28 (acquistati contemporaneamente) e che ne costituiscano normale dotazione (si veda anche Risoluzione 91/E/10).
Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (purché non “beni merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita) anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10).
Sono, quindi, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla “indispensabilità” della dotazione e sulla “accessorietà” delle parti componenti, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento.
A nulla rileva il codice di attività del venditore (prevalente o non prevalente), mentre un ausilio può essere costituito dalle “Note esplicative” e dall’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche”, disponibili sul sito www.istat.it.
Massima attenzione alla data di acquisto del bene agevolato – Il credito d’imposta spetta, inoltre, nell’esercizio in cui l’investimento si considera effettuato (in base all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) dunque, fatti salvi casi eccezionali, ci si rifà al concetto civilistico di effettuazione e, in particolare, alle regole dettate dal principio contabile Oic 16.
Dunque, riepilogando i vari casi:
– in caso di acquisti di beni in proprietà – vengono incentivati gli acquisti con consegna o spedizione dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (farà fede la data del DDT);
– in caso di acquisto dei beni in leasing – vengono incentivati i leasing con consegna dei beni dalla società concedente all’utilizzatore (la consegna deve avvenire dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015), a nulla rilevano le maturazioni dei canoni periodici;
– nel caso di appalti, essi devono essere ultimati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, anche se i lavori sono stati realizzati prima del 25 giugno 2014.
Gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) devono essere definiti (pagati definitivamente) nello stesso periodo.
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