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Bonus macchinari: investimenti realmente agevolabili

29 Agosto 2014silvanaNews

L’esatta individuazione dei beni oggetto di agevolazione tra dubbi e vecchi interpretazioni

L’art.18 del D.L. n.91/2014, c.d. Decreto competitività, ha introdotto un bonus che si concretizza in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione in F24, per l’acquisto di beni strumentali.
Gli investimenti che danno diritto all’agevolazione sono esclusivamente quelli:
– nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
– compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
– di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro.
Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili.

Per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all’articolo 18 del D.L. 91/14 di replicare quanto previsto dal D.L. 78/09, la c.d. Tremonti ter, limitando i beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007).
Tale tabella, infatti, individua un gruppo di attività economiche e non di beni strumentali, muovendo da una logica che nulla ha a che vedere con le modalità di utilizzo dei cespiti da parte dell’acquirente.

I beni agevolabili e quelli esclusi – Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, quindi:
– Pompe e compressori, utensili portatili a motore;
– Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
– Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
– Macchine per l’industria ceramica
– Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
– Macchine da maglieria e per il settore tessile;
– Forni, bruciatori, caldaie;
– Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);
– Macchine per l’imballaggio;
– Apparecchi per centri di bellezza.

Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:
– Attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
– Strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
– Motori elettrici e generatori (divisione 27);
– Quadri elettrici (divisione 27);
– Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
– Batterie e accumulatori elettrici (divisone 27);
– Apparati per distribuzione e controllo dell’energia;
– Computer e componenti elettronici (divisione 26);
– Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
– Telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
– Autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
– Strumenti di controllo ambientale.

Anche i beni di categorie diverse possono godere del credito – Il problema dell’esatta individuazione dei beni sorse nel 2009 con la Tremonti ter e in tale occasione l’Agenzia, con la Circolare n.44/E/09, ebbe modo di affermare che possono rientrare nell’agevolazione anche beni inseriti in divisioni diverse purché essi costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28 (acquistati contemporaneamente) e che ne costituiscano normale dotazione (si veda anche Risoluzione 91/E/10).
Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (purché non “beni merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita) anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10).
Sono, quindi, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla “indispensabilità” della dotazione e sulla “accessorietà” delle parti componenti, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento.
A nulla rileva il codice di attività del venditore (prevalente o non prevalente), mentre un ausilio può essere costituito dalle “Note esplicative” e dall’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche”, disponibili sul sito www.istat.it.

Massima attenzione alla data di acquisto del bene agevolato – Il credito d’imposta spetta, inoltre, nell’esercizio in cui l’investimento si considera effettuato (in base all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) dunque, fatti salvi casi eccezionali, ci si rifà al concetto civilistico di effettuazione e, in particolare, alle regole dettate dal principio contabile Oic 16.
Dunque, riepilogando i vari casi:
– in caso di acquisti di beni in proprietà – vengono incentivati gli acquisti con consegna o spedizione dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (farà fede la data del DDT);
– in caso di acquisto dei beni in leasing – vengono incentivati i leasing con consegna dei beni dalla società concedente all’utilizzatore (la consegna deve avvenire dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015), a nulla rilevano le maturazioni dei canoni periodici;
– nel caso di appalti, essi devono essere ultimati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, anche se i lavori sono stati realizzati prima del 25 giugno 2014.
Gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) devono essere definiti (pagati definitivamente) nello stesso periodo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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