La revoca del bonus – Premesso che sono beneficiari del credito esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa anche “semplificati” o “minimi”, per evitare condotte antielusive, nella concessione del credito d’imposta per gli investimenti, l’articolo 18 del D.L. 91 individua due cause di revoca.
Il co. 6, dell’art. 18, del D.L. 91/2014, prevede che “il credito d’imposta è revocato:
a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
b) “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ,n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione”.
Il credito è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a terzi prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. In tali casi, il credito dovrà essere stornato dallo stato patrimoniale con contropartita la voce E.21 del conto economico trattandosi di imposta relativa a esercizi precedenti, ovvero dello storno di un credito non spettante rilevato in esercizi precedenti.
Dunque sono due le cause di revoca:
1. la prima si verifica se il bene che ha fruito del bonus viene ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (entro il 2015 per i beni acquistati nel 2014).
Il rispetto della suddetta condizione implica che:
– i beni acquistati tra il 25.06.2014 e il 31.12.2014 non vegano ceduti fino al 31.12.2015;
– i beni acquistati tra il 01.01.2015 e il 30.06.2015 non vegano ceduti fino al 31.12.2016.
In passato (Circolare 44/E/2009) sono stati ritenute assimilabili le ipotesi di dismissione, conferimento, permuta, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore del bene oggetto di investimento, mancato esercizio del diritto di riscatto o cessione del contratto di leasing, risoluzione del contratto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore (articolo 1526 del Codice civile).
Non costituisce invece causa di decadenza del beneficio il furto del bene (R.M. 180/E/2003).
Non comporta, inoltre, revoca dell’incentivo la cessione del bene con stipula di un lease back o il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle autorità. Nessun problema anche in caso di trasferimento per effetto di fusioni, scissioni, donazioni e successioni d’azienda o trasformazioni, purché non comportino l’uscita del bene dal regime d’impresa;
2. la seconda in caso di trasferimento del bene in strutture produttive situate al di fuori dello Stato (e non più allo Spazio economico europeo come per la Tremonti-ter), anche se appartenenti allo stesso soggetto fruitore. Si tratta di un’ipotesi molto più pericolosa della precedente, poiché il periodo vigilato si estende fino allo spirare dei termini di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Pertanto, i beni acquistati nel 2014 vanno mantenuti in Italia fino al 31 dicembre 2019 (2020 per gli investimenti 2015).
In caso di cessione occorre far dichiarare al cessionario che intende rispettare l’impegno sull’utilizzo del bene, anche qui pena la revoca.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo in cui si verifica la revoca.
Solo se l’indebita fruizione emerge in sede di accertamento l’impresa è tenuta a versare interessi e sanzioni.
Concludendo, il diritto all’agevolazione viene meno qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
L’agevolazione è subordinata, inoltre, all’utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sarà revocata se i beni oggetto del beneficio saranno trasferiti, entro il periodo di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche se appartenenti al soggetto che ha usufruito dell’agevolazione.
Contabilizzazione in caso di revoca – Medesimo discorso nelle altre ipotesi di revoca del contributo previste dalla norma e d’indebito utilizzo dello stesso: in tale ultima ipotesi il conto economico rileverà il costo nella voce E.21 con contropartita il debito tributario a cui seguirà il versamento maggiorato di interessi e sanzioni.
La scrittura contabile sarà: d Sopravvenienza passiva (E 21) a Crediti tributari (C-II 4-BIS).
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