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Bonus Irpef. I nodi da sciogliere

5 Maggio 2014silvanaNews

Doppia erogazione del bonus e sfasamento dei periodi: i pericoli numero uno del bonus Irpef

Premessa – Il bonus Irpef, entrato in vigore lo scorso 24 aprile 2014, lascia aperta una serie di casi poco chiari. Infatti, nonostante l’intervento lampo dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2014, non viene affrontato il caso in cui un lavoratore intrattenga un doppio rapporto di lavoro part-time (es. co.co.co anche a progetto). Anche sul fronte del recupero del credito di imposta da parte del sostituto, possono venire a crearsi delle difficoltà operative. Vediamoli nel dettaglio.

Doppio rapporto part-time –
Come funziona l’erogazione del bonus qualora un lavoratore intrattenga un doppio rapporti di lavoro part-time? È questo uno dei punti deboli del bonus Irpef: spieghiamo il perché. Innanzitutto, va detto che se il reddito, stimato dai singoli sostituti di imposta che intrattengono un rapporto con i soggetti sopra richiamati, è compreso nelle fasce reddituali previste dal decreto (8.000 euro e 26.000 euro) e il lavoratore paga imposta, i datori di lavoro devono riconoscere il bonus. La necessità che tutti autonomamente intervengano erogando il credito è sancita dal comma 4, dell’articolo 1 del decreto, nella parte in cui si afferma che il credito è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/1973. Quindi, il pericolo numero uno in questi casi è la doppia erogazione del bonus che ovviamente dovrà poi essere restituito dal percipiente in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi. In alternativa, una lettura estensiva dell’art. 1 c. 2, potrebbe portare a pensare a una ripartizione del bonus che addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello stesso. Nessun problema si pone invece, nel caso in cui il lavoratore intrattenga un solo rapporto part-time; in tal caso il bonus viene erogati per intero. In ogni caso, si attendono ulteriori chiarimenti su tale aspetto.

Recupero del credito – Il secondo aspetto critico riguarda il recupero del credito. Al riguardo, la normativa ha stabilito che il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d’imposta). Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d’imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. In realtà, però, le aziende che pagano gli stipendi all’inizio del mese successivo a quello di riferimento, in base ai due principi (“competenza” per l’INPS e “cassa” per l’Erario) si troveranno di fronte non pochi problemi, in quanto dovranno tenere conto di uno “sfasamento dei periodi”. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che un’azienda paghi le retribuzioni di maggio il prossimo 3 giugno dopo aver pagato quelle di aprile il 3 maggio. In tal caso, il bonus viene inserito nelle paghe di maggio. Quindi, in base al “principio di competenza”, nel modello F24 in scadenza il 16 giugno 2014 confluiranno i contributi del periodo di paga maggio e – secondo il “principio di cassa” – le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni del periodo di paga di aprile, in quanto gli stipendi sono stati pagati a maggio. Ora, applicando la norma l’azienda dovrà recuperare gli importi anticipati utilizzando le ritenute fiscali che ha a disposizione (vale a dire quelle relative agli stipendi di aprile) e se le stesse non sono sufficienti, può utilizzare i contributi e qui sorge il dubbio: quali contributi? La norma, infatti, impone che si utilizzino “i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”, dunque, nel caso in esame, dei contributi dello stesso mese di aprile, che in realtà l’impresa ha versato con il modello F24 del mese precedente.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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