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Bonus investimenti: incertezze sui beni complessi

13 Ottobre 2014silvanaNews
Il Decreto Competitività n. 91/2014 convertito nella Legge n.116/2014 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.192 del 20 agosto 2014, introduce un credito d’imposta pari al 15% degli investimenti in beni strumentali. Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ovvero: imprese individuali, imprese familiari, enti commerciali pubblici o privati, società di persone (snc, sas), enti non commerciali in relazione all’attività commerciale, società di capitali (spa, srl, sapa), società cooperative e società consortili, società di fatto e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Tuttavia il richiamo alla Tabella rischia di limitare il valore dell’incentivo generando non poche incertezze, com’era accaduto con la Tremonti-ter. Si ricorda in proposito che la circolare 44/E/2009, aveva permesso di detassare anche beni di voci diverse, impiegati per il funzionamento di beni della divisione 28, purché di attrezzatura basilare e indispensabile.

I beni complessi – Possono usufruire del credito d’imposta gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature di importi unitari superiori a 10.000 euro con esclusione di beni immateriali, di costi pluriennali e di immobili.

Per quanto attiene i beni complessi, nell’attesa di chiarimenti da parte del Fisco, si ritiene si debbano conglobare, per un confronto con il limite posto, tutti i beni non suscettibili di autonoma utilizzazione, cioè parti o componenti anche se acquistate singolarmente, per il cui impiego è necessario un collegamento tecnico e funzionale ad altri cespiti.
Nella circolare 44/E/2009, infatti, l’Agenzia delle Entrate sottolinea:
“Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione.
Al di fuori della predetta ipotesi di investimento complessivo in nuovi macchinari e nuove apparecchiature, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di nuovi “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28
”.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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