Il tax credit alberghi – Le disposizioni normative relative al tax credit alberghi sono rinvenibili nell’art .10 del D.L. 83/2014; l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d’imposta al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche. Più nello specifico viene riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d’imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di:
Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa previsto. Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. “de minimis”. In attuazione dell’art. 10 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere).
Il concetto di struttura alberghiera – Il D.M. 7 maggio 2015 ha definito la struttura alberghiera. Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
La Legge di Bilancio 2017 è intervenuta in maniera rilevante sul credito d’imposta in commento prevedendo:
Le precedenti diposizioni normative prevedevano che una quota pari al 10% del limite massimo complessivo di risorse stanziate è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta (..) per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolabili, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
L’emendamento approvato in Commissione Bilancio – L’emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera interviene proprio su tale ultima disposizione richiamata svincolando l’acquisto di mobili e componenti d’arredo al limite del 10% delle risorse totali stanziate; inoltre si è intervenuti anche sui possibili termini di dismissione dei suddetti beni acquisiti tramite il tax credit alberghi prevedendo che gli stessi sono agevolabili a condizione che il bene beneficiario non li ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo. Inoltre non trova più applicazione la condizione che i mobili e i componenti d’arredo siano destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati la cui effettuazione non è condizione necessaria per acquisto agevolato dei beni citati.
Il testo dell’emendamento – Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il bene beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo».
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