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Bonus 80. I chiarimenti dell’Agenzia

29 Aprile 2014silvanaNews

I contribuenti senza sostituti di imposta potranno chiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014

Premessa – L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 di ieri, ha fornito i primi chiarimenti in merito al c.d. bonus 80 euro, volto alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. La misura, contenuta del D.L. 66./2014 (c.d. “Decreto Renzi”), riconosce ai lavoratori dipendenti e redditi assimilati un credito d’imposta massimo di 640 euro. L’intervento normativo attualmente vale esclusivamente per il 2014 (in attesa di renderlo strutturale) e parte dal prossimo mese di maggio.

Campo di applicazione –
Il credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente (pubblici e privati) e redditi assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Restano pertanto esclusi dal credito:

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Importo bonus – Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage”.

Determinazione del credito –
A determinare il credito sono direttamente i sostituti di imposta, i quali devono effettuare anche le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso.

Adempimenti del sostituto d’imposta – Il riconoscimento del credito di imposta fa sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti che si illustrano di seguito.
Innanzitutto, per determinare:

  • l’imposta lorda, bisogna tener conto solo del reddito di lavoro dipendente;
  • le detrazione, ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR, il parametro di calcolo è il reddito complessivo.

L’importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD 2015. Gli importi non versati invece vanno versati dovranno essere indicati nel modello 770.

Contribuenti senza sostituti di imposta – Per quanto riguarda i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

Rilevanza del credito –
Infine, la circolare precisa che le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Quindi, non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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