Restano pertanto esclusi dal credito:
Importo bonus – Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage”.
Determinazione del credito – A determinare il credito sono direttamente i sostituti di imposta, i quali devono effettuare anche le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso.
Adempimenti del sostituto d’imposta – Il riconoscimento del credito di imposta fa sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti che si illustrano di seguito.
Innanzitutto, per determinare:
L’importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD 2015. Gli importi non versati invece vanno versati dovranno essere indicati nel modello 770.
Contribuenti senza sostituti di imposta – Per quanto riguarda i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.
Rilevanza del credito – Infine, la circolare precisa che le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Quindi, non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.
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