Con tale Decreto erano stati mantenuti nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
Tuttavia, tale Decreto non ha mai visto la luce, ed è stato invece emanato un nuovo Decreto (D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla GU dell’11.05.2015) che conferma la suddivisione dei Paesi black list già contenuta nei precedente Decreti.
Il suddetto DM si compone di tre articoli:
• nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati i seguenti Stati che si considerano sempre “paradisiaci” ai fini della disciplina sull’indeducibilità dei costi black list: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, , Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
– Rispetto alle precedente versione sono state espunti. Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat;
• nell’articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti:
– Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
– Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;• nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Da tale articolo vengono espunti la Costarica e le isole Mauritius.
CFC – Con il co. 680 della Legge di Stabilità 2015 è stato modificato il co.4, art. 167, D.P.R. 917/1986 stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano.
In attuazione della previgente versione del citato art. 167, co. 4, il D.M. del 21 novembre 2001, considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la Legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia, individuando nel seguente modo i “paradisi fiscali”:
• in primo luogo, nell’articolo 1 del decreto, sono stati identificati i Paesi totalmente a fiscalità privilegiata: tutti i soggetti, controllati da soggetti residenti in Italia, che svolgono la loro attività in questi Stati e territori sono considerati CFC con le relative conseguenze in termini di obblighi di dichiarazione e versamento delle imposte da parte dei soci di controllo italiani;
• in secondo luogo sono stati considerati, nell’articolo 2 del decreto, i Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, che presentano alcuni particolari soggetti, specificamente identificati che vengono esclusi dalla disciplina CFC in quanto si ritiene che per questi non si verifichino i presupposti per l’applicazione della norma;
• infine vengono prese in considerazione, all’interno dell’articolo 3 del decreto, una serie di tipologie di società e di agevolazioni specifiche che riguardano particolari soggetti a regime fiscale privilegiato anche se si tratta di operatori che sono localizzati o residenti in paesi a fiscalità non privilegiata.
Con il D.M. 30 marzo 2015 vengono espunti dall’articolo 1 Filippine, Malesia e Singapore e viene inoltre, abrogato l’articolo 3 con l’esclusione tra l’altro di Svizzera, Panama, Costarica e Ecuador.
Si pone il problema di stabilire che i nuovo elenchi siano applicabili già da UNICO 2015, periodo d’imposta 2014. La risposta sembra poter essere positiva. Rimaniamo in attesa di chiarimenti ufficiali.
wordpress theme by initheme.com