Ci stiamo riferendo, ovviamente, al bilancio d’esercizio che, come noto, dovrà essere approvato entro oggi, 30 aprile, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare.
In molti casi, però, le novità prima richiamate, aggiunte alle normali situazioni che possono interessare la realtà aziendale, hanno reso particolarmente difficile il rispetto dei termini previsti.
Ecco quindi che molte società, quest’anno, potrebbero “sfruttare” il maggior termine di 180 giorni eventualmente previsto dallo statuto.
A tal fine, gli Amministratori dovranno indicare le motivazioni del rinvio nella Relazione sulla gestione, oppure, in mancanza della stessa, nella Nota integrativa.
Il maggior termine di 180 giorni
Se è vero che l’Assemblea dei soci deve essere convocata entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, è altrettanto vero che l’articolo 2364 c.c. e l’articolo 2478-bis c.c. prevedono che nello statuto possa essere concesso un maggior termine, pari a massimo 180 giorni.
Più precisamente, il maggior termine potrà essere previsto:
– quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– quando lo richiedono particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.
In primo luogo, quindi, gli Amministratori che quest’anno incontrano delle difficoltà nella redazione del bilancio dovranno analizzare lo statuto societario e verificare se è prevista la concessione di un maggior termine per l’approvazione del bilancio.
Qualora sia concessa questa facoltà, sarà quindi necessario indicare nella Relazione sulla gestione le cause del rinvio.
Nel caso in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata (quindi non sia obbligata alla redazione della Relazione sulla gestione), le suddette cause dovranno essere indicate nella Nota integrativa.
Le cause che possono giustificare la proroga
Spesso l’aspetto che genera più confusione è dato proprio dell’individuazione delle specifiche cause che possono giustificare il rinvio.
In linea di massima deve ritenersi che, così come chiarito dal Consiglio notarile di Milano con la massima n.15/2003, non sia necessario che lo statuto riporti la singola causa che può giustificare il rinvio del termine, ben potendo quindi essere una previsione generica.
Sarà quindi compito degli Amministratori definire espressamente qual è il motivo che ha condotto al rinvio.
Purtroppo, però, in questo caso, la disciplina normativa non è di aiuto, in quanto non vi è un’elencazione, nemmeno esemplificativa, delle particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società che possono giustificare la proroga.
La dottrina, negli anni, ha tuttavia individuato alcune fattispecie al ricorrere delle quali si potrebbe beneficiare del maggior termine di 180 giorni (sempre che ovviamente lo statuto conceda tale facoltà).
In linea di massima deve ritenersi che non rappresentino valide cause per il differimento gli squilibri economici o patrimoniali, come anche non possono rappresentare una giustificazione del rinvio le difficoltà nella determinazione delle imposte.
Diverso è invece il caso di una società i cui amministratori hanno presentato le loro dimissioni a ridosso del termine per la presentazione del progetto di bilancio o di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dello stesso: in questa ipotesi deve ritenersi che il maggior termine possa essere concesso.
Allo stesso modo, l’Assemblea dei soci potrà essere convocata entro il maggior termine dei 180 giorni nel caso in cui la società abbia recentemente subito una crescita dimensionale, anche con l’apertura di nuove sedi in altri territori, e la struttura amministrativa non abbia avuto ancora modo di adeguarsi a tale aumento dimensionale.
Altre cause che possono giustificare il rinvio sono legate alle operazioni straordinarie eventualmente effettuate nel corso dell’esercizio, come ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni.
Infine, l’approvazione del bilancio può slittare anche qualora il sistema informativo sia stato oggetto di modifiche recenti (ad esempio, all’inizio dell’anno).
I nuovi OIC
Quest’anno merita di essere soffermata l’attenzione anche su una specifica causa che potrebbe essere richiamata per poter beneficiare del maggior termine dei 180 giorni: la prima adozione dei nuovi Oic.
Come noto, infatti, i principi contabili nazionali Oic sono stati oggetto di un importante processo di aggiornamento, che si è concluso solo nel gennaio 2015, con l’approvazione del nuovo Oic 24, dedicato alle Immobilizzazioni immateriali.
Ecco quindi il motivo per il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il comunicato stampa del 15 aprile, ha chiarito che la prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può portare al differimento dei termini di approvazione del bilancio nel caso in cui si rendano necessarie valutazioni e stime di particolare complessità.
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