Con la Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue sono state abrogate le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), ed è stata introdotta una nuova disciplina che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015.
Obiettivo delle riforme introdotte è stato duplice, e ha visto da un lato, la necessità di migliorare gli obblighi informativi per le imprese di maggiori dimensioni, mentre, dall’altro, si è concretizzato nella volontà di semplificare gli obblighi previsti per le piccole e medie imprese.
Se, infatti, è ovvio che il bilancio rappresenti il principale strumento per conoscere l’andamento aziendale, è pur vero che la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di minori dimensioni può comportare aumenti della redditività, e, quindi, della produttività delle stesse.
Il recepimento della direttiva in Italia
Con la Legge 7 ottobre 2014, n.154, il Governo è stato autorizzato a recepire la Direttiva 2013/34/UE.
Più precisamente, la Direttiva 2013/34/UE è stata recepita in due distinti schemi di decreti legislativi:
-il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, relativo al bilancio d’esercizio e consolidato;
-il D.Lgs. n. 136 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 202 del 01.09.2015, relativo ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
Le novità per il conto economico e lo stato patrimoniale
Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015 sono state introdotte importanti novità in tema di bilancio.
Giova a tal proposito di essere ricordato non solo il nuovo bilancio per le micro-imprese, nel quale sparisce la nota integrativa, ma anche l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società di maggiori dimensioni.
Anche i prospetti contabili, però, sono stati interessati da modifiche di non poco conto.
Si pensi, a tal proposito, allo stato patrimoniale, in calce al quale spariscono i conti d’ordine (sostituiti da un’apposita informativa nella nota integrativa).
Non è poi più prevista la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità: nell’attivo patrimoniale troveranno spazio solo i costi di sviluppo.
Altre modifiche riguardano inoltre l’introduzione di specifiche voci di dettaglio sia tra le immobilizzazioni finanziarie che tra i crediti immobilizzati relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle). Lo stesso maggior dettaglio viene richiesto anche nell’esposizione dei debiti.
Vengono riformulate anche le riserve indicate nel patrimonio netto. Più precisamente, è eliminata la riserva per azioni proprie in portafoglio ed è introdotta non solo la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi ma anche la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
E’ questa la naturale conseguenza della nuova disciplina introdotta per le azioni proprie in bilancio.
In passato, come noto, era prevista l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo patrimoniale, con la contestuale accensione di una riserva indisponibile di pari importo.
A seguito delle novità introdotte, invece, le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto.
La modifica è di non poco conto, non solo per le modifiche nei prospetti dei bilanci, ma anche per i suoi riflessi su una serie di norme che fanno riferimento alla nozione di patrimonio netto. Si pensi, ad esempio, al limite previsto per l’emissione delle obbligazioni.
Passando ora al conto economico, la novità più rilevante consiste sicuramente nell’eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria.
Vengono poi introdotte specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti, e la macroclasse “D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie” è sostituita da “D) Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie”.
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