Viene infatti chiarito che se la rinuncia del credito da parte del socio si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, il trattamento contabile deve essere lo stesso di un apporto di patrimonio.
Pertanto, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, e non dovrà mai transitare nel conto economico.
In altre parole, la scrittura contabile in partita doppia della società deve essere necessariamente “Debiti verso soci a riserve”, mentre non è possibile movimentare i conti economici (non può quindi essere rilevata la scrittura contabile ” Debiti verso soci a sopravvenienze”).
Uno sguardo al passato – Anche la precedente versione del principio contabile OIC 28 prevedeva che la rinuncia del credito da parte del socio trasformasse il debito in una posta di patrimonio netto, ma tale diposizione era limitata ai crediti finanziari.
Attualmente la previsione è estesa a qualsiasi credito, anche di natura commerciale.
Richiamiamo qualche esempio per comprendere meglio.
Ipotizziamo che un socio, a causa delle difficoltà economiche della società, abbia deciso di finanziare la società per euro 1.000. L’anno successivo decide di rinunciare al credito.
L’attuale Oic 28, come la precedente versione del principio, prevede che la scrittura contabile da effettuare sia “Debiti verso soci a riserve”.
Sempre la stessa società, specializzata nella produzione di abbigliamento, ha un socio che produce stoffe, il quale ha fornito materie prime alla stessa, sempre per euro 1.000.
Anche questo socio decide di rinunciare al suo credito. Ebbene, in questo caso la nuova versione del principio si discosta dalla precedente e richiede che, in ogni caso, non siano movimentati dei conti reddituali.
Il rafforzamento patrimoniale della società – Il principio espressamente stabilisce che la rinuncia del credito del socio è trasformato in un apporto di patrimonio soltanto se è chiaro l’intento di rafforzare il patrimonio della società.
Anche in questo caso, per comprendere meglio la previsione, richiamiamo un esempio.
Ipotizziamo che il socio che produce stoffe di cui all’esempio precedente abbia fornito alla società dei tessuti che presentano dei difetti qualitativi. La società richiede ed ottiene quindi un abbuono.
In questo specifico caso non si può certo parlare di una volontà di patrimonializzare la società, ma, semplicemente, di un difetto nella fornitura dei prodotti.
Sarà quindi necessario rilevare un abbuono, come nelle ordinarie transazioni commerciali.
Le penalizzazioni per la società – La novità appena richiamata potrebbe portare con sé alcune penalizzazioni per le società che detengono partecipazioni in società controllate o collegate.
Al fine di comprendere meglio quanto appena esposto merita di essere richiamato un esempio.
Si immagini che la società Alfa Srl detenga una partecipazione in Beta Srl. Alfa Srl è altresì un fornitore di Beta e vanta verso la stessa un credito.
Decide di rinunciare al credito in oggetto (la volontà è quella di capitalizzare Beta Srl): in questo caso appare ovvio comprendere come, se per Beta la rinuncia rappresenta una posta di patrimonio netto, per Alfa necessariamente, la stessa rinuncia, dovrà configurare un aumento del valore della partecipazione.
Ciò potrebbe avere negativi effetti soprattutto dal punto di vista fiscale, in quanto:
– in occasione della rinuncia del credito Alfa Srl non potrà rilevare un componente negativo di reddito, ma dovrà incrementare il valore della sua partecipazione;
– eventuali svalutazioni delle partecipazioni che successivamente dovrebbero rendersi necessarie sarebbero comunque indeducibili per Alfa Srl.
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