Per quel che concerne i bilanci in forma abbreviata, come è noto, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani.
Qualora le società forniscano nella nota integrativa le informazioni contenute nei numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Per le società in esame, in ogni caso, la nota integrativa deve contenere:
Le società che redigono il Bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario. Possono, comunque, decidere su propria iniziativa di presentare il Rendiconto Finanziario come prospetto autonomo nel Bilancio di Esercizio.
L’OIC con gli emendamenti approvati il 29 dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 35 dell’OIC 12 “Composizione e schemi di Bilancio di esercizio” e il paragrafo 30, dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, prevedendo che, nell’ambito della voce C.II, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.
Le novità – A seguito degli emendamenti, la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate”, è esposta nell’attivo dello stato Patrimoniale sotto la voce “C.II – Crediti” dell’attivo Circolante. Sul punto, l’OIC 25 precisa che, per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Le indicazioni contenute nel citato principio contabile OIC 25, sono coerenti con la Relazione al D.lgs. n. 6/2003 dove si chiarisce che, le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.
A riguardo, l’OIC ha notato che, l’iscrizione nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.
Resta fermo che, nella voce C.II, devono essere indicati separatamente i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo (articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile).
Le stesse semplificazioni, si applicano in riferimento al bilancio delle micro-imprese, posto che, per tali soggetti gli schemi di Bilancio, sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis, del codice civile, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Come, precisato in premessa, la possibilità di redazione del bilancio in forma abbreviata, è collegata al non supermento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti quantitativi, ossia:
Nel caso di superamento, per due esercizi consecutivi dei summenzionati limiti, l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria scatta fin dal secondo esercizio di superamento dei parametri.
wordpress theme by initheme.com