Il legislatore fornisce, in sostanza, una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
I beni significativi introdotti dal legislatore
L’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, meglio conosciuta come la legge Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, ha chiarito che alla regola appena vista fanno però eccezione i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), infatti, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Come chiarito dalla sopra citata circolare, la ratio dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999 è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l’intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera.
In sostanza tutte le volte che nell’ambito dell’intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l’aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento stesso.
I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
Il valore dei suddetti “beni significativi” va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.
In particolare, come precisato nella circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, dell’Agenzia delle Entrate “assume rilievo l’art. 13, del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.
L’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018
Con la norma contenuta nella legge di Bilancio 2018, il legislatore prevede ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio (1 gennaio 2018).
La normativa prevede espressamente che non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
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